Corte costituzionale
Ordinanza n. 304/2001
Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 304
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 304/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:304
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26510
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Infatti, tale norma, denunciata nella parte in cui esclude, per le sanzioni irrogate a seguito di "violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio", la possibilità di oblazione prevista invece dal terzo comma dello stesso art. 55, per le sanzioni relative alle "violazioni che non danno luogo ad accertamenti", non lede il principio di eguaglianza, stante la non omogeneità delle violazioni rispettivamente previste dai commi secondo e terzo dell'art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973; e quanto al parametro di cui all'art. 53 Cost., il riferimento ad esso, peraltro non sorretto da alcuna specifica motivazione, è palesemente inconferente alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la materia sanzionatoria è del tutto estranea all'ambito di operatività dell'indicato precetto costituzionale. - Sull'art. 53 Cost., v. richiamate sentenze n. 291/1997 e n. 119/1980 e ordinanza n. 95/1993. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della
Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Firenze con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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