Corte costituzionale
Ordinanza n. 282/2001
Corte cost., ord. 23 luglio 2001, n. 282
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 282/2001
- Data di deposito
- 23 luglio 2001
- Data di decisione
- 5 luglio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:282
Norme oggetto del giudizio
- art. 126, comma 7, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 214, comma 1, bis comb.d, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 19, comma 3, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26468
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per la guida con patente scaduta, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per la durata di due mesi. Infatti, la individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni che ben possono essere stabilite anche in misura fissa, ove questa sia contenuta entro limiti di congruità e ragionevolezza. E nel caso di specie, la sanzione accessoria non è né sproporzionata né irragionevole, perseguendo essa la finalità, comune al sistema sanzionatorio del codice della strada, di contrastare in modo effettivo ed immediato le condotte potenzialmente pericolose; non può essere fatta comparazione fra condotte diverse e situazioni disomogenee; è manifestamente erroneo il riferimento all'art. 16 Cost., sotto il profilo della limitazione alla libertà di movimento, giacché la sanzione accessoria si limita a sottrarre la disponibilità, per un tempo limitato, di un bene patrimoniale. - Sul principio, costantemente affermato, secondo cui non spetta alla Corte "rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni", v. richiamate sentenze n. 217/1996, n. 313/1995 e ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dall'art. 19, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione, dal giudice di pace di Imperia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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