Corte costituzionale

Ordinanza n. 260/2001

Corte cost., ord. 17 luglio 2001, n. 260

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
260/2001
Data di deposito
17 luglio 2001
Data di decisione
5 luglio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:260

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26437

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, fondata sull'assunto che tale norma sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, perchè con la stessa sanzione amministrativa verrebbero puniti sia coloro che non possiedono i requisiti per la conduzione dei veicoli, sia coloro che hanno il documento di guida e tutti i requisiti ma, in quanto cittadini stranieri residenti in Italia da più di un anno, hanno semplicemente omesso un atto burocratico formale di conversione. La determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni (penali o amministrative), infatti, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, né spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore o quantificare le sanzioni. - Nello stesso senso, ordinanza n. 33/2001. - Sui limiti di validità della patente estera, v. ordinanza n. 76/2000. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come

modificato dall'art. 19, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre

1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

giudice di pace di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze