Corte costituzionale
Ordinanza n. 260/2001
Corte cost., ord. 17 luglio 2001, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 260/2001
- Data di deposito
- 17 luglio 2001
- Data di decisione
- 5 luglio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 3, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
- art. 136, comma 7, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 26437
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, fondata sull'assunto che tale norma sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, perchè con la stessa sanzione amministrativa verrebbero puniti sia coloro che non possiedono i requisiti per la conduzione dei veicoli, sia coloro che hanno il documento di guida e tutti i requisiti ma, in quanto cittadini stranieri residenti in Italia da più di un anno, hanno semplicemente omesso un atto burocratico formale di conversione. La determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni (penali o amministrative), infatti, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, né spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore o quantificare le sanzioni. - Nello stesso senso, ordinanza n. 33/2001. - Sui limiti di validità della patente estera, v. ordinanza n. 76/2000. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice di pace di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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