Corte costituzionale
Ordinanza n. 255/2001
Corte cost., ord. 17 luglio 2001, n. 255
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 255/2001
- Data di deposito
- 17 luglio 2001
- Data di decisione
- 5 luglio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:255
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 4, decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000
- trasfuso, legge n. 863 del 18 dicembre 1984
- art. 5, comma 11, decreto-legge n. 726 del 30 ottobre 1984
- art. 2, comma 3, legge n. 222 del 12 giugno 1984
- art. 1, comma 15, legge n. 335 del 8 agosto 1995
- art. 1, comma 17, legge n. 335 del 8 agosto 1995
Parametri
Massime
Massima n. 26430
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il giudizio incidentale di costituzionalità sollevato in riferimento ad una norma (nella specie, art. 5 del d.l. n. 726 del 1984) che successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale è abrogata e trasfusa, senza modifiche, in altra disposizione (nella specie, art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 61 del 2000), deve essere deciso con riguardo alla norma sopravvenuta, giacché la norma oggetto delle censure, sebbene collocata in una sede diversa, continua a vivere nell'ordinamento. - V. precedenti richiamati, sentenze n. 376/2000 e n. 454/1998. M.F.
Massima n. 26431
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, terzo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 e 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1984, n. 863, quest'ultimo comma ora trasfuso nell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione. Infatti, il giudice rimettente - chiamato a decidere in ordine al 'quantum' pensionistico spettante ad un lavoratore totalmente inabile che, successivamente al riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, aveva proseguito il rapporto di lavoro trasformandolo da tempo pieno a tempo parziale - erroneamente ha ritenuto che le norme impugnate dovrebbero determinare la riduzione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente, sulla base di un profilo di mero fatto (quale la prosecuzione e la trasformazione del rapporto di lavoro) ininfluente sulla determinazione del 'quantum' pensionistico. M.F.
Massima n. 26432
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 15 e 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Infatti, le norme censurate - in tema di calcolo del 'quantum' delle pensioni di invalidità - riguardando le sole pensioni liquidate col sistema contributivo, non sono applicabili nel giudizio 'a quo', in cui la pensione è stata liquidata al ricorrente integralmente col sistema retributivo. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, terzo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), e 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1984, n. 863, quest'ultimo comma ora trasfuso nell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva n. 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal tribunale di Bologna con l'ordinanza di cui in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 15 e 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal tribunale di Bologna con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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