Corte costituzionale
Ordinanza n. 242/2001
Corte cost., ord. 6 luglio 2001, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 242/2001
- Data di deposito
- 6 luglio 2001
- Data di decisione
- 4 luglio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 16, decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26415
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, in quanto, in materia di esecuzione esattoriale, non sarebbero ammesse né le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, né il ricorso al giudice dell'esecuzione per ottenere la riduzione del pignoramento. Infatti, il giudice della cautela rimettente - che, dopo aver emanato un provvedimento di sospensione dell'esecuzione esattoriale ex art. 700 cod. proc. civ., ha mantenuto il giudizio davanti a sé - non spiega perchè abbia ritenuto rilevante nel giudizio innanzi a sé pendente una questione concernente i poteri del giudice dell'esecuzione; ne' motiva in alcun modo in ordine alla tesi interpretativa da lui accolta, apoditticamente enunciata in termini generali. M. F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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