Corte costituzionale

Ordinanza n. 234/2001

Corte cost., ord. 6 luglio 2001, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
234/2001
Data di deposito
6 luglio 2001
Data di decisione
4 luglio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:234

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge n. 319 del 8 luglio 1980
  • art. 2, comma 2, legge n. 319 del 8 luglio 1980
  • art. 2, comma 1, legge n. 319 del 8 luglio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 26403

E' inammissibile la costituzione dei ricorrenti nel giudizio 'a quo' e, congiuntamente ad essi, dell'interventore nel medesimo giudizio (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma), effettuata oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione sulla Gazzetta Ufficiale, fissato dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte. M. F.

Massima n. 26404

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la misura degli onorari da corrispondersi ai consulenti tecnici d'ufficio è automaticamente adeguata ogni tre anni, secondo i criteri previsti dalla stessa norma. Infatti, come già ritenuto, con la sentenza n. 41 del 1996, l'inadeguatezza degli onorari non dipende da un difetto legislativo, bensì dall'inerzia delle autorità deputate a provvedere a siffatto adeguamento (Ministro di grazia e giustizia), inerzia alla quale può ovviarsi non con l'intervento del giudice delle leggi, ma con altri rimedi. M.F.

Massima n. 26405

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, denunciato, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le tabelle per gli onorari fissi dei consulenti tecnici, siano redatte con riferimento alle tariffe professionali "contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico" e non invece "tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico". Infatti, la denuncia nella sua genericità, si risolve in una critica dell'esercizio della discrezionalità legislativa, senza che, peraltro, sia dato comprendere in quale modo l'auspicato intervento correttivo possa valere a ripristinare la legittimità costituzionale asseritamente vulnerata. M. F.

Massima n. 26406

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, denunciato, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che nella determinazione degli onorari da corrispondersi ai consulenti tecnici d'ufficio, i criteri di liquidazione debbano essere rapportati ad ogni singola valutazione con caratteristiche autonome. Infatti, la questione è insufficientemente motivata in punto di rilevanza, poiché dall'ordinanza di rimessione non si evince quale sia il criterio seguito nel provvedimento di liquidazione oggetto del giudizio 'a quo'. M. F.

Massima n. 26407

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice, in sede di liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio, possa prescindere dalle tabelle degli onorari per adeguare il compenso alla concreta attività svolta. Infatti, in una materia rimessa alla discrezionalità legislativa, anche in ragione della pluralità di scelte possibili, esula dai poteri della Corte contrastare, con una propria diversa valutazione, la scelta discrezionale del legislatore, censurabile solo per palese incongruità o inadeguatezza. M. F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della citata legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal medesimo tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della citata legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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