Corte costituzionale
Ordinanza n. 22/2001
Corte cost., ord. 23 gennaio 2001, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 22/2001
- Data di deposito
- 23 gennaio 2001
- Data di decisione
- 5 gennaio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:22
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26027
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 cod. pen., in relazione all'art. 371-bis dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento iniziato a carico di chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero allo svolgimento delle indagini. Infatti la disciplina di cui all'art. 371-bis, in tema di sospensione necessaria, ha natura eccezionale, in quanto derogatoria del generale principio di cui all'art. 2 cod. proc. pen., onde non è estensibile alla fattispecie prevista dall'art. 378 cod. proc. pen., a causa della diversa oggettività giuridica delle due fattispecie (le false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria sono soltanto una delle modalità con cui può essere concretamente commesso il delitto di favoreggiamento). - Sulla estensibilità della ritrattazione, quale causa di non punibilità, anche ai rei del delitto di cui all'art. 376 cod. proc. pen., si veda la sentenza n. 101/1999. - Sulla inconferenza, rispetto alla questione decisa, del richiamo alla sentenza n. 101/1999, v. sentenza n. 424/2000. - Sul generale principio della facoltatività della sospensione del procedimento, si veda la sentenza n. 208/1994. - Sulla identità di 'ratio' quale presupposto necessario per l'estensione analogica, si vedano le sentenze nn. 298 e 272/1994, nn. 383 e 283/1992, nonché le ordinanze nn. 484 e 140/1994. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 378 del codice penale, in
relazione all'art. 371-bis dello stesso codice, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di
Nuoro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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