Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/2001

Corte cost., ord. 23 gennaio 2001, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
22/2001
Data di deposito
23 gennaio 2001
Data di decisione
5 gennaio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:22

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26027

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 cod. pen., in relazione all'art. 371-bis dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento iniziato a carico di chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero allo svolgimento delle indagini. Infatti la disciplina di cui all'art. 371-bis, in tema di sospensione necessaria, ha natura eccezionale, in quanto derogatoria del generale principio di cui all'art. 2 cod. proc. pen., onde non è estensibile alla fattispecie prevista dall'art. 378 cod. proc. pen., a causa della diversa oggettività giuridica delle due fattispecie (le false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria sono soltanto una delle modalità con cui può essere concretamente commesso il delitto di favoreggiamento). - Sulla estensibilità della ritrattazione, quale causa di non punibilità, anche ai rei del delitto di cui all'art. 376 cod. proc. pen., si veda la sentenza n. 101/1999. - Sulla inconferenza, rispetto alla questione decisa, del richiamo alla sentenza n. 101/1999, v. sentenza n. 424/2000. - Sul generale principio della facoltatività della sospensione del procedimento, si veda la sentenza n. 208/1994. - Sulla identità di 'ratio' quale presupposto necessario per l'estensione analogica, si vedano le sentenze nn. 298 e 272/1994, nn. 383 e 283/1992, nonché le ordinanze nn. 484 e 140/1994. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 378 del codice penale, in

relazione all'art. 371-bis dello stesso codice, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di

Nuoro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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