Corte costituzionale

Ordinanza n. 2/2001

Corte cost., ord. 4 gennaio 2001, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
2/2001
Data di deposito
4 gennaio 2001
Data di decisione
15 dicembre 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 68, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 26002

Manifesta inammissibilità - per essere stata la questione sollevata in via meramente ipotetica - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non devolve al giudice ordinario la giurisdizione in ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione (comma 4 del predetto art. 68), ed in cui comunque la valutazione della legittimita' di un atto sia connessa con questioni concernenti il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, attribuendo al giudice ordinario un generale potere di cognizione piena e di annullamento degli atti presupposti illegittimi, ancorché atti di organizzazione e non di gestione. L.T.

Massima n. 26016

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non devolve al giudice ordinario la giurisdizione in ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle concernenti la procedure concorsuali per l'assunzione (comma 4 del predetto art. 68), ed in cui comunque la valutazione della legittimità di un atto sia connessa con questioni concernenti il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, attribuendo al giudice ordinario un generale potere di cognizione piena e di annullamento degli atti presupposti illegittimi, ancorché atti di organizzazione e non di gestione. Va, infatti, considerato erroneo il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente secondo cui la procedura concorsuale di cui si tratta avrebbe differente natura per i concorrenti in quota di riserva e per quelli esterni, trattandosi viceversa, sia per gli uni che per gli altri, di una procedura concorsuale di assunzione nella qualifica indicata nel bando. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1999;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del predetto decreto legislativo sollevata, sempre con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza emessa il 30 novembre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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