Corte costituzionale
Ordinanza n. 2/2001
Corte cost., ord. 4 gennaio 2001, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 2/2001
- Data di deposito
- 4 gennaio 2001
- Data di decisione
- 15 dicembre 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 26002
Manifesta inammissibilità - per essere stata la questione sollevata in via meramente ipotetica - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non devolve al giudice ordinario la giurisdizione in ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione (comma 4 del predetto art. 68), ed in cui comunque la valutazione della legittimita' di un atto sia connessa con questioni concernenti il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, attribuendo al giudice ordinario un generale potere di cognizione piena e di annullamento degli atti presupposti illegittimi, ancorché atti di organizzazione e non di gestione. L.T.
Massima n. 26016
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non devolve al giudice ordinario la giurisdizione in ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle concernenti la procedure concorsuali per l'assunzione (comma 4 del predetto art. 68), ed in cui comunque la valutazione della legittimità di un atto sia connessa con questioni concernenti il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, attribuendo al giudice ordinario un generale potere di cognizione piena e di annullamento degli atti presupposti illegittimi, ancorché atti di organizzazione e non di gestione. Va, infatti, considerato erroneo il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente secondo cui la procedura concorsuale di cui si tratta avrebbe differente natura per i concorrenti in quota di riserva e per quelli esterni, trattandosi viceversa, sia per gli uni che per gli altri, di una procedura concorsuale di assunzione nella qualifica indicata nel bando. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1999;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del predetto decreto legislativo sollevata, sempre con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza emessa il 30 novembre 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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