Corte costituzionale
Ordinanza n. 19/2001
Corte cost., ord. 23 gennaio 2001, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 19/2001
- Data di deposito
- 23 gennaio 2001
- Data di decisione
- 5 gennaio 2001
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:19
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 30 del 28 gennaio 1997
- art. 3, comma 207, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
- art. 3, comma 205, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
- art. 3, comma 206, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
- art. 6, comma 6, bis, decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 26024
Restituzione degli atti al giudice remittente perchè proceda a una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 6 bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 gennaio 1997, n. 30, "nella parte ancora in vigore dopo la sentenza della Corte costituzionale 4 gennaio 1999, n. 1", riguardanti le procedure di riqualificazione (consistenti in una prova scritta, in un corso ed in una prova finale teorico-pratica), del personale in servizio, per l'accesso alla settima qualifica funzionale e la copertura di tutti i posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria; questione sollevata, in riferimento agli articoli 97 e 3 della Costituzione, per la violazione della regola del pubblico concorso e la difformità di regime giuridico rispetto all'accesso ai profili professionali nelle altre amministrazioni dello Stato. Va considerato che, successivamente alla proposizione dell'incidente di costituzionalità, l'articolo 22, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 ha in più punti modificato le denunciate disposizioni, prevedendo una percentuale massima di posti riservati alle procedure di riqualificazione, una prova d'esame conclusiva e il divieto di utilizzare i candidati, che abbiano superato la sola prova selettiva iniziale, presso l'ufficio di destinazione. A.G.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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