Corte costituzionale
Ordinanza n. 183/2001
Corte cost., ord. 8 giugno 2001, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 183/2001
- Data di deposito
- 8 giugno 2001
- Data di decisione
- 4 giugno 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:183
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 32 del 25 febbraio 2000
- legge n. 97 del 20 aprile 2000
Parametri
Massime
Massima n. 26304
E' inammissibile nel giudizio dinanzi alla Corte, l'intervento della parte non costituita nel giudizio 'a quo' - nella specie, Associazione della proprietà edilizia di Perugia - in conformità al principio più volte affermato, della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio principale. - Sul punto v. richiamata ordinanza n. 289/1999. M. F.
Massima n. 26305
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito in legge 20 aprile 2000, n. 97, in tema di rilascio di immobili locati ad uso abitativo. Infatti, la questione - volta a consentire al giudice di fissare un termine di rilascio dell'immobile più breve rispetto a quello di nove mesi stabilito dall'art. 6, comma 5, della legge n. 431 del 1998, in considerazione di situazioni giustificative riguardanti il locatore - non appare adeguatamente motivata in punto di rilevanza, poiché non sono in alcun modo precisati gli elementi che consentono di ricondurre le fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus' sotto la disciplina della disposizione censurata. M. F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di locazioni
per fronteggiare il disagioabitativo), convertito in legge 20 aprile
2000, n. 97, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo
comma, della Costituzione, dal tribunale di Udine con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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