Corte costituzionale

Ordinanza n. 183/2001

Corte cost., ord. 8 giugno 2001, n. 183

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
183/2001
Data di deposito
8 giugno 2001
Data di decisione
4 giugno 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:183

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 32 del 25 febbraio 2000
  • legge n. 97 del 20 aprile 2000

Parametri

Massime

Massima n. 26304

E' inammissibile nel giudizio dinanzi alla Corte, l'intervento della parte non costituita nel giudizio 'a quo' - nella specie, Associazione della proprietà edilizia di Perugia - in conformità al principio più volte affermato, della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio principale. - Sul punto v. richiamata ordinanza n. 289/1999. M. F.

Massima n. 26305

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito in legge 20 aprile 2000, n. 97, in tema di rilascio di immobili locati ad uso abitativo. Infatti, la questione - volta a consentire al giudice di fissare un termine di rilascio dell'immobile più breve rispetto a quello di nove mesi stabilito dall'art. 6, comma 5, della legge n. 431 del 1998, in considerazione di situazioni giustificative riguardanti il locatore - non appare adeguatamente motivata in punto di rilevanza, poiché non sono in alcun modo precisati gli elementi che consentono di ricondurre le fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus' sotto la disciplina della disposizione censurata. M. F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge

25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di locazioni

per fronteggiare il disagioabitativo), convertito in legge 20 aprile

2000, n. 97, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo

comma, della Costituzione, dal tribunale di Udine con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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