Corte costituzionale
Ordinanza n. 176/2001
Corte cost., ord. 31 maggio 2001, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 176/2001
- Data di deposito
- 31 maggio 2001
- Data di decisione
- 23 maggio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:176
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26277
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, "nella parte in cui non prevede che il giudice delegato del fallimento, il quale abbia autorizzato il curatore a promuovere contro gli amministratori della società fallita azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146, secondo comma, della legge fallimentare e abbia nel contempo autorizzato, o comunque disposto, in vista di detta causa, il sequestro dei beni degli amministratori medesimi ai sensi del terzo comma dell'articolo ora in ultimo citato, debba poi obbligatoriamente astenersi dal giudicare nella causa medesima". Infatti nel processo civile condizione necessaria per l'incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni ricadenti sulla medesima 'res iudicanda', e tale condizione non ricorre nel caso in cui il giudice delegato faccia parte del collegio chiamato a decidere sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, da lui stesso autorizzata. - Sui presupposti dell'incompatibilità endoprocessuale nel processo civile, v. sentenze n. 387/1999, n. 341/1998, e n. 326/1997; ordinanza n. 304/1998. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura
civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal tribunale di Vigevano con l'ordinanza inepigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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