Corte costituzionale

Ordinanza n. 175/2001

Corte cost., ord. 31 maggio 2001, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
175/2001
Data di deposito
31 maggio 2001
Data di decisione
23 maggio 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:175

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 1, legge n. 205 del 25 giugno 1999
  • art. 19, legge n. 205 del 25 giugno 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26275

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, concernente l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Infatti, la questione tendente a reintrodurre una fattispecie criminosa abrogata, manifestamente eccede i compiti della Corte, poiché la qualificazione delle condotte ai fini della repressione penale è espressione di una scelta discrezionale riservata al legislatore. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia penale e i limiti all'intervento additivo della Corte, v. richiamate sentenze n. 300/1996 e n. 411/1995; ordinanze n. 392/1998, n. 90/1997, n. 432, 332 e 288/1996, n. 132, 25/1995. M.F.

Massima n. 26276

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 25 giugno 1999, n. 205, con cui il rimettente, muovendo dal presupposto interpretativo che l'abrogato reato di oltraggio a pubblico ufficiale debba essere ricondotto alle fattispecie criminose dell'ingiuria e della minaccia aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa, lamenta l'assenza di una disciplina transitoria che consenta al pubblico ufficiale offeso di proporre tempestiva querela. Infatti, ostano a uno scrutinio di merito della questione i limiti propri della giustizia costituzionale alla quale non compete porre una disciplina transitoria intesa a introdurre condizioni di procedibilità e di punibilità che, secondo la stessa prospettazione del rimettente, sarebbero estranee all'ambito di operatività della norma censurata. - Sulla preclusione per la Corte di pronunciare, in materia penale, sentenze additive in 'malam partem', v. richiamate ordinanze n. 317/2000, n. 337/1999, n. 413, 392 e 106/1998, n. 297, 178/1997. M. F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 19

della legge 25 giugno 1999, n. 205, (Delega al Governo per la

depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e

tributario), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal tribunale di Fermo, in composizione monocratica,

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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