Corte costituzionale
Ordinanza n. 175/2001
Corte cost., ord. 31 maggio 2001, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 175/2001
- Data di deposito
- 31 maggio 2001
- Data di decisione
- 23 maggio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, legge n. 205 del 25 giugno 1999
- art. 19, legge n. 205 del 25 giugno 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26275
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, concernente l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Infatti, la questione tendente a reintrodurre una fattispecie criminosa abrogata, manifestamente eccede i compiti della Corte, poiché la qualificazione delle condotte ai fini della repressione penale è espressione di una scelta discrezionale riservata al legislatore. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia penale e i limiti all'intervento additivo della Corte, v. richiamate sentenze n. 300/1996 e n. 411/1995; ordinanze n. 392/1998, n. 90/1997, n. 432, 332 e 288/1996, n. 132, 25/1995. M.F.
Massima n. 26276
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 25 giugno 1999, n. 205, con cui il rimettente, muovendo dal presupposto interpretativo che l'abrogato reato di oltraggio a pubblico ufficiale debba essere ricondotto alle fattispecie criminose dell'ingiuria e della minaccia aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa, lamenta l'assenza di una disciplina transitoria che consenta al pubblico ufficiale offeso di proporre tempestiva querela. Infatti, ostano a uno scrutinio di merito della questione i limiti propri della giustizia costituzionale alla quale non compete porre una disciplina transitoria intesa a introdurre condizioni di procedibilità e di punibilità che, secondo la stessa prospettazione del rimettente, sarebbero estranee all'ambito di operatività della norma censurata. - Sulla preclusione per la Corte di pronunciare, in materia penale, sentenze additive in 'malam partem', v. richiamate ordinanze n. 317/2000, n. 337/1999, n. 413, 392 e 106/1998, n. 297, 178/1997. M. F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 19
della legge 25 giugno 1999, n. 205, (Delega al Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e
tributario), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal tribunale di Fermo, in composizione monocratica,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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