Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/2001

Corte cost., ord. 31 maggio 2001, n. 174

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
174/2001
Data di deposito
31 maggio 2001
Data di decisione
23 maggio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:174

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26274

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostituito dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto le ritenute operate dalle banche su interessi e proventi corrisposti ai titolari di conti e di depositi, atteggiandosi quali imposte sostitutive dell'IRPEG, non dovrebbero gravare su enti o persone giuridiche escluse dall'IRPEG. Infatti, posto che la esclusione o la esenzione da imposta non è sinonimo di assenza della capacità contributiva, il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità non è tenuto ad estendere agevolazioni e benefici tributari a fattispecie prive della necessaria omogeneità, né è obbligato a mantenere il regime derogatorio, qualora mutino o siano diversamente valutate le condizioni per le quali il detto regime era stato disposto, purchè ciò avvenga nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali in materia. - Sul carattere eccezionale e derogatorio del regime della ritenuta a titolo di imposta, v. richiamata sentenza n. 272/1994. - Su esenzione tributaria e sussistenza della capacità contributiva v. richiamata sentenza n. 159/1985. M. F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sostituito dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze