Corte costituzionale
Ordinanza n. 174/2001
Corte cost., ord. 31 maggio 2001, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 174/2001
- Data di deposito
- 31 maggio 2001
- Data di decisione
- 23 maggio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge n. 28 del 18 febbraio 1999
- art. 26, comma 4, 3° periodo, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 12, comma 1, decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 26274
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostituito dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto le ritenute operate dalle banche su interessi e proventi corrisposti ai titolari di conti e di depositi, atteggiandosi quali imposte sostitutive dell'IRPEG, non dovrebbero gravare su enti o persone giuridiche escluse dall'IRPEG. Infatti, posto che la esclusione o la esenzione da imposta non è sinonimo di assenza della capacità contributiva, il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità non è tenuto ad estendere agevolazioni e benefici tributari a fattispecie prive della necessaria omogeneità, né è obbligato a mantenere il regime derogatorio, qualora mutino o siano diversamente valutate le condizioni per le quali il detto regime era stato disposto, purchè ciò avvenga nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali in materia. - Sul carattere eccezionale e derogatorio del regime della ritenuta a titolo di imposta, v. richiamata sentenza n. 272/1994. - Su esenzione tributaria e sussistenza della capacità contributiva v. richiamata sentenza n. 159/1985. M. F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sostituito dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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