Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/2001

Corte cost., ord. 17 maggio 2001, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
152/2001
Data di deposito
17 maggio 2001
Data di decisione
9 maggio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:152

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge n. 479 del 16 dicembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26236

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui prevede, per i giudizi già pendenti dinanzi a sezioni distaccate della pretura circondariale, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore e della mancata istituzione di una corrispondente sezione distaccata di tribunale, la competenza per territorio del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della medesima legge. Infatti la garanzia del giudice naturale non è lesa quando il giudice sia designato in modo non arbitrario né 'a posteriori', oppure direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 159/2000, sentenza n. 419/1998, ordinanza n. 176/1998. - Per le deroghe agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, v. ordinanza n. 201/1997 e sentenze n. 51/1997 e n. 143/1996. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Avola con le ordinanze indicate in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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