Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/2001

Corte cost., ord. 17 maggio 2001, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
151/2001
Data di deposito
17 maggio 2001
Data di decisione
9 maggio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 446, codice di procedura penale 1930
  • art. 224, decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998
  • art. 223, decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 26233

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, salvo che nei giudizi di primo grado in corso al 2 giugno 1999 (data di efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998), che l'imputato possa avanzare richiesta di patteggiamento prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale. Infatti, anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, il nuovo equilibrio delineato dal legislatore tra le fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale, cui è strettamente collegata la mutata disciplina dei procedimenti speciali, deve far escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999. - Nello stesso senso, v. ordinanze n. 560/2000 e 127/2001 M.R.

Massima n. 26234

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui prevede che solo nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto l'imputato possa chiedere, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, il giudizio abbreviato. Infatti le norme transitorie contenute nel decreto legislativo n. 51 del 1998 non hanno alcun collegamento con la disciplina dell'istituto del patteggiamento introdotta dalla legge n. 479 del 1999, e le disposizioni censurate sono perciò irrilevanti rispetto all'applicazione dei nuovi termini di decadenza della richiesta di applicazione della pena, per il motivo assorbente che la legge che ha modificato tali termini non era ancora venuta ad esistenza. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 560/2000. M.R.

Massima n. 26235

Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione l'art. 4-ter della legge 5 giugno 2000, n. 144 ha innovato il quadro normativo di riferimento, consentendo di presentare richiesta di rito abbreviato nei giudizi di primo grado nei quali non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Locri, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Locri, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 223 e 224 del predetto decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, con le ordinanze in epigrafe;

Ordina la restituzione al tribunale di Locri degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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