Corte costituzionale

Ordinanza n. 15/2001

Corte cost., ord. 23 gennaio 2001, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
15/2001
Data di deposito
23 gennaio 2001
Data di decisione
5 gennaio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:15

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto-legge n. 370 del 19 giugno 1970
  • legge n. 576 del 26 luglio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 26020

Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, censurato in quanto escluderebbe, in base all'interpretazione della giurisprudenza, il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato presso "doposcuola" gestiti da patronati scolastici comunali. Infatti il lavoro svolto in detti "doposcuola" era inserito nel contesto di una più ampia opera di assistenza che i patronati erano tenuti a compiere, non finalizzata esclusivamente all'insegnamento, a differenza di quanto era, invece, previsto per gli insegnanti della scuola popolare. Non è pertanto configurabile, la violazione del principio di eguaglianza, tanto più che la norma ha, all'evidenza, carattere di eccezionalità; né risulta vulnerato l'art. 35 della Costituzione, il quale contiene solo un principio generale di tutela del lavoro. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Il Presidente e redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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