Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/2001

Corte cost., ord. 17 maggio 2001, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
143/2001
Data di deposito
17 maggio 2001
Data di decisione
9 maggio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:143

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 114 del 16 aprile 1974
  • art. 77, comma 2, comb.disp, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 3, comma 3, numero 2, decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974

Parametri

Massime

Massima n. 26224

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, in combinato disposto con l'art. 3, terzo comma, numero 2, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n.114, nella parte in cui tali norme consentono la computabilità delle pensioni di guerra nel calcolo del reddito al fine della spettanza della pensione sociale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore individuare la soglia reddituale al di sotto della quale sussiste la situazione di bisogno che può giustificare l'intervento assistenziale della collettività. - Per precedenti pronunce che hanno dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969, e dell'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, la sentenza 157/1980 e l'ordinanza n. 174/1985. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle disposizioni in materia di pensioni di guerra), in combinatodisposto con l'art. 3, terzo comma, numero 2, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcunitrattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito in legge 16 aprile 1974, n.114, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Trani, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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