Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/2001

Corte cost., ord. 17 maggio 2001, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
141/2001
Data di deposito
17 maggio 2001
Data di decisione
9 maggio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:141

Norme oggetto del giudizio

  • art. 151, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 26222

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace - concernente il reato di mancanza alla chiamata - volta ad ottenere un intervento additivo nella descrizione tipica del fatto di reato, sì da rendere penalmente rilevante la sola convocazione mediante cartolina precetto, con esclusione di qualsiasi altra forma di comunicazione e, particolarmente, della chiamata tramite manifesto. Infatti, la Corte con la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 39 cod. pen. mil. pace, pronunciata con la sentenza n. 61 del 1995 - in tema di decorrenza della prescrizione relativa al dovere di presentazione alle armi sulla base del manifesto di leva - ha già dato soluzione al problema dell'incidenza dell'errore o dell'ignoranza sul presupposto normativo della fattispecie incriminatrice, affermandone la efficacia scusante, sicché non v'è motivo di effettuare un intervento additivo, in sè non necessario e semmai rientrante in ambiti di discrezionalità delle scelte legislative. - In materia v. anche richiamata sentenza interpretativa n. 325/1989; nonché la sentenza n. 364/1988, relativa all'art. 5 cod. pen., con la quale è venuta meno la presunzione assoluta di conoscenza della legge penale in senso stretto. M. F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare

di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, dal tribunale militare di Torino con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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