Corte costituzionale
Ordinanza n. 141/2001
Corte cost., ord. 17 maggio 2001, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 141/2001
- Data di deposito
- 17 maggio 2001
- Data di decisione
- 9 maggio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 151, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 26222
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace - concernente il reato di mancanza alla chiamata - volta ad ottenere un intervento additivo nella descrizione tipica del fatto di reato, sì da rendere penalmente rilevante la sola convocazione mediante cartolina precetto, con esclusione di qualsiasi altra forma di comunicazione e, particolarmente, della chiamata tramite manifesto. Infatti, la Corte con la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 39 cod. pen. mil. pace, pronunciata con la sentenza n. 61 del 1995 - in tema di decorrenza della prescrizione relativa al dovere di presentazione alle armi sulla base del manifesto di leva - ha già dato soluzione al problema dell'incidenza dell'errore o dell'ignoranza sul presupposto normativo della fattispecie incriminatrice, affermandone la efficacia scusante, sicché non v'è motivo di effettuare un intervento additivo, in sè non necessario e semmai rientrante in ambiti di discrezionalità delle scelte legislative. - In materia v. anche richiamata sentenza interpretativa n. 325/1989; nonché la sentenza n. 364/1988, relativa all'art. 5 cod. pen., con la quale è venuta meno la presunzione assoluta di conoscenza della legge penale in senso stretto. M. F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare
di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dal tribunale militare di Torino con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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