Corte costituzionale
Ordinanza n. 134/2001
Corte cost., ord. 15 maggio 2001, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 134/2001
- Data di deposito
- 15 maggio 2001
- Data di decisione
- 7 maggio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:134
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999
Massime
Massima n. 26204
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta "in via principale", dell'art. 649 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa revocare 'ex tunc' (oltre che sospendere 'ex nunc') la clausola, di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo concessa 'inaudita altera parte' ai sensi dell'art. 642 cod. proc. civ.. Il giudice, infatti, nel caso di specie aveva già disposto "nelle more della decisione della Corte costituzionale" la sospensione del decreto opposto consumando in tal modo il proprio potere di provvedere in via interinale sull'esecutività del titolo, il che rende irrilevante la questione proposta. M.R.
Massima n. 26205
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta "in via subordinata" del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 cod. proc. civ., nella parte in cui consente al creditore, sulla base di un provvedimento esecutivo emesso 'inaudita altera parte', di iscrivere, sui beni dell'ingiunto, ipoteca giudiziale, la cui disciplina preclude - dopo l'iscrizione - <<ogni intervento interinale sulla sua efficacia>>, facendo permanere gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore anche nel caso in cui questo, a contraddittorio instaurato, abbia fornito gravi elementi di fondatezza della sua opposizione. L'ordinanza di rimessione infatti non denuncia - come avrebbe dovuto - l'art. 2884 cod. civ. secondo cui l'ipoteca giudiziale può essere cancellata solo a seguito di un giudicato o di altro provvedimento definitivo. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura civile e del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 del codice di procedura civile in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione) sollevate dal giudice istruttore in funzione di giudice unico del tribunale di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze