Corte costituzionale
Ordinanza n. 119/2001
Corte cost., ord. 9 maggio 2001, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 119/2001
- Data di deposito
- 9 maggio 2001
- Data di decisione
- 7 maggio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 5, legge n. 890 del 20 novembre 1982
- art. 8, comma 6, legge n. 890 del 20 novembre 1982
- art. 8, comma 4, legge n. 890 del 20 novembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 26181
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, quinto e sesto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, i quali prevedono che, nel caso in cui il destinatario o un suo incaricato ritirino il piego presso l'ufficio postale, la notificazione si ha per eseguita alla data di ritiro del piego. Nel caso di specie, infatti, non risulta dagli atti che il convenuto contumace abbia ritirato il piego presso l'ufficio postale, sicché la norma censurata è priva di rilevanza nel giudizio 'a quo'. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevedeva la restituzione del piego dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale, v. sentenza n. 346/1998. M.R.
Massima n. 26182
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che, nel caso di assenza del destinatario, la notificazione si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di deposito del piego presso l'ufficio postale, dal momento che la questione non riguarda il momento perfezionativo della notificazione, ma semmai la data di restituzione del piego, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, e, quindi, attiene a norma diversa da quella denunciata. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevedeva la restituzione del piego dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale, v. sentenza n. 346/1998. M.R.
Massima n. 26259
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che, in caso di assenza del destinatario di una notificazione a mezzo posta (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto), la notificazione si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito del piego presso l'ufficio postale; termine, questo, che non si pone in contrasto con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., risultando espressione non irragionevole del bilanciamento, discrezionalmente operato dal legislatore, tra l'interesse del notificante al compimento della notificazione e l'interesse del destinatario all'effettiva conoscenza dell'atto notificato. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevedeva la restituzione del piego dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale, v. sentenza n. 346/1998. - Sulla ragionevolezza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 8 della legge n. 890/1982 per il perfezionamento della notifica, v. ordinanza n. 591/1989. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto, quinto e sesto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale di Reggio Emilia con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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