Corte costituzionale

Ordinanza n. 119/2001

Corte cost., ord. 9 maggio 2001, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
119/2001
Data di deposito
9 maggio 2001
Data di decisione
7 maggio 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:119

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 5, legge n. 890 del 20 novembre 1982
  • art. 8, comma 6, legge n. 890 del 20 novembre 1982
  • art. 8, comma 4, legge n. 890 del 20 novembre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 26181

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, quinto e sesto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, i quali prevedono che, nel caso in cui il destinatario o un suo incaricato ritirino il piego presso l'ufficio postale, la notificazione si ha per eseguita alla data di ritiro del piego. Nel caso di specie, infatti, non risulta dagli atti che il convenuto contumace abbia ritirato il piego presso l'ufficio postale, sicché la norma censurata è priva di rilevanza nel giudizio 'a quo'. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevedeva la restituzione del piego dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale, v. sentenza n. 346/1998. M.R.

Massima n. 26182

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che, nel caso di assenza del destinatario, la notificazione si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di deposito del piego presso l'ufficio postale, dal momento che la questione non riguarda il momento perfezionativo della notificazione, ma semmai la data di restituzione del piego, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, e, quindi, attiene a norma diversa da quella denunciata. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevedeva la restituzione del piego dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale, v. sentenza n. 346/1998. M.R.

Massima n. 26259

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che, in caso di assenza del destinatario di una notificazione a mezzo posta (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto), la notificazione si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito del piego presso l'ufficio postale; termine, questo, che non si pone in contrasto con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., risultando espressione non irragionevole del bilanciamento, discrezionalmente operato dal legislatore, tra l'interesse del notificante al compimento della notificazione e l'interesse del destinatario all'effettiva conoscenza dell'atto notificato. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevedeva la restituzione del piego dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale, v. sentenza n. 346/1998. - Sulla ragionevolezza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 8 della legge n. 890/1982 per il perfezionamento della notifica, v. ordinanza n. 591/1989. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto, quinto e sesto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale di Reggio Emilia con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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