Corte costituzionale

Ordinanza n. 1/2001

Corte cost., ord. 4 gennaio 2001, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
1/2001
Data di deposito
4 gennaio 2001
Data di decisione
15 dicembre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:1

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 19 del 14 gennaio 1994
  • art. 6, comma 5, decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 26001

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19) impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che i ricorsi in materia pensionistica <<possano essere proposti anche senza patrocinio legale e, in subordine, nella parte in cui non prevede che i ricorsi possano essere proposti senza patrocinio legale solo per le cause di valore inferiore a quello predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice anche con riferimento alla natura della controversia>>. Infatti, non può ritenersi imposto al legislatore, quale scelta costituzionalmente obbligata, quella di stabilire come indefettibile l'assistenza tecnica del difensore nel processo rientrando, invece, nella sua discrezionalita' anche il potere di non introdurre l'onere del patrocinio legale. Nel caso specifico la scelta operata non appare irragionevole in quanto si attaglia alla semplificazione procedimentale che caratterizza il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti e comunque non interdice all'interessato di avvalersi della difesa tecnica. - Vedi sentenze n. 189/2000, n. 160/1995, n. 351/1989 sulla discrezionalità della scelta relativa all'introduzione dell'onere del patrocinio legale. - Vedi sentenze n. 173/1996 e n. 428/1995 sul giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge

15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni,

nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Regione siciliana, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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