Corte costituzionale
Ordinanza n. 1/2001
Corte cost., ord. 4 gennaio 2001, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 1/2001
- Data di deposito
- 4 gennaio 2001
- Data di decisione
- 15 dicembre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:1
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 19 del 14 gennaio 1994
- art. 6, comma 5, decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 26001
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19) impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che i ricorsi in materia pensionistica <<possano essere proposti anche senza patrocinio legale e, in subordine, nella parte in cui non prevede che i ricorsi possano essere proposti senza patrocinio legale solo per le cause di valore inferiore a quello predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice anche con riferimento alla natura della controversia>>. Infatti, non può ritenersi imposto al legislatore, quale scelta costituzionalmente obbligata, quella di stabilire come indefettibile l'assistenza tecnica del difensore nel processo rientrando, invece, nella sua discrezionalita' anche il potere di non introdurre l'onere del patrocinio legale. Nel caso specifico la scelta operata non appare irragionevole in quanto si attaglia alla semplificazione procedimentale che caratterizza il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti e comunque non interdice all'interessato di avvalersi della difesa tecnica. - Vedi sentenze n. 189/2000, n. 160/1995, n. 351/1989 sulla discrezionalità della scelta relativa all'introduzione dell'onere del patrocinio legale. - Vedi sentenze n. 173/1996 e n. 428/1995 sul giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge
15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni,
nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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