Corte costituzionale

Sentenza n. 63/2000

Corte cost., sent. 15 febbraio 2000, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/2000
Data di deposito
15 febbraio 2000
Data di decisione
9 febbraio 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:63

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 272 del 7 agosto 1997
  • art. 2, decreto-legge n. 175 del 20 giugno 1997
  • art. 1, comma 33, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • decreto del Ministro della sanita' del 25 febbraio 1997
  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 175 del 20 giugno 1997
  • art. 4, comma 2, decreto-legge n. 175 del 20 giugno 1997
  • art. 1, comma 29, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 7, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 11, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 14, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 5, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 26, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 31, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 42, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 12, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 39, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 41, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 16, II periodo, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 40, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 15, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 10, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 28, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 6, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 13, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 8, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 44, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 9, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, decreto-legge n. 175 del 20 giugno 1997

Parametri

  • art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 118, Costituzione
  • art. 8, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 117, Costituzione
  • decreto legislativo n. 266 del 15 marzo 1992
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
  • decreto legislativo n. 267 del 16 marzo 1992
  • art. 5, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 4, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 26 gennaio 1980
  • art. 1, comma 8, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1974
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 16 gennaio 1980
  • art. 4, legge n. 502 del 30 dicembre 1992

Massime

Massima n. 25197

L'art. 2 del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attivita' libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale) convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui rende applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che attribuisce al Ministero della sanita' il potere di fissare, con proprio decreto, i termini e le sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori delle aziende sanitarie in ordine alla completa attuazione delle norme regionali, previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle aziende, e dello schema uniforme per i bilanci e i consuntivi delle medesime. Stabilire "termini e sanzioni" per le inadempienze degli amministratori ai doveri inerenti alla gestione contabile delle aziende rientra infatti certamente nell'ambito della competenza delle Regioni e delle Province autonome, cui le aziende fanno capo e a cui spetta nominare detti amministratori e indirizzarne e vigilarne l'attivita' (cfr. fra l'altro, artt. 2, 3, 3-'bis' e 5 dello stesso d.lgs. n. 502 del 1992, come da ultimo modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) e pertanto eventuali poteri centrali di normazione di principio potrebbero essere esercitati al riguardo solo con atto legislativo, cosi' come eventuali poteri governativi di indirizzo dovrebbero a loro volta rispettare i presupposti procedurali e sostanziali a tal fine richiesti, presupposti che nella specie difettano del tutto, sia sotto il profilo della competenza - dalla norma in oggetto attribuita al solo Ministro - e del procedimento - sottratto alle condizioni generali imposte, per il Trentino-Alto Adige, dall'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - sia sotto il profilo del fondamento legislativo sostanziale, difettando nella disposizione 'de qua' la statuizione di criteri l'esercizio del potere governativo. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25198

A decisione dei conflitti di attribuzione sollevati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in relazione al decreto del Ministro della sanita' in data 25 febbraio 1997 (Determinazione di termini e sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro della sanita', emanare, con efficacia nei confronti delle ricorrenti, tale decreto, che di conseguenza, nella parte in cui si rivolge e si applica alle anzidette Province, va annullato. L'impugnato provvedimento si basa infatti sulla disposizione, richiamata nel preambolo, dell'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la cui applicabilita' alle Province autonome, gia' esclusa al momento della emanazione del decreto, dal comma 143 dello stesso art. 1, e successivamente ripristinata dall'art. 2 del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (convertito in legge senza modificazioni con legge 7 agosto 1997, n. 272), con la dichiarazione di illegittimita', 'in parte qua', di quest'ultima norma, pronunciata in questa stessa sentenza, e' definitivamente venuta meno. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25199

La disciplina dell'attivita' libero-professionale c.d. "intramuraria" che si esplica nell'ambito della organizzazione del servizio sanitario non puo' farsi rientrare nella disciplina, di competenza statale, delle professioni sanitarie, ma ricade nella competenza di Regioni e Province autonome. Essa infatti non concerne il modo in cui si esplica la professione medica, ma l'utilizzo, ai fini di prestazioni rese dai sanitari in regime di libera professione, delle strutture sanitarie pubbliche, spettante alla competenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi, in particolare, dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. - Per una applicazione di tali principi, v. la seguente massima D. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25200

In accoglimento delle censure formulate al riguardo dalla Regione Puglia e dalle Province autonome di Bolzano e Trento, deve dichiararsi che l'art. 4, comma 1, del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attivita' libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272 - nel quale si demanda al Ministro della sanita', sentita la Conferenza Stato-Regioni, di emanare "le linee guida dell'organizzazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria" - e' costituzionalmente illegittimo. Premesso che tale disposizione non puo' dirsi assorbita o superata dalla disciplina contenuta nella legislazione sopravvenuta successivamente alla proposizione dei ricorsi - in particolare nell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e nel d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 - e che quindi non puo' accogliersi, in proposito, la richiesta avanzata, della difesa erariale, di una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non puo' infatti dubitarsi che la materia oggetto dell'atto ministeriale previsto dalla norma impugnata, riguardi la competenza delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla organizzazione del servizio sanitario, nella quale l'intervento dello Stato puo' esplicarsi solo attraverso la legislazione di principio o di riforma, o attraverso l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento: come del resto e' ora espressamente previsto dall'art. 72, comma 11, della su citata legge n. 448 del 1998, che appunto rinvia ad un atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997 (vale a dire, fra l'altro, e salvo il caso di urgenza, previa intesa con la conferenza Stato-Regioni). Il che comporta che in tanto possono configurarsi in capo ad organi statali poteri di indirizzo, in quanto siano rispettate le condizioni di ordine procedurale e sostanziale costantemente richieste dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e quindi, essenzialmente, l'esercizio attraverso atti collegiali del Governo e il rispetto del principio di legalita' sostanziale. Condizioni di cui nella specie difetta quanto meno quella relativa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, oltre a quelle relative alle particolari procedure imposte dalle norme di attuazione statutaria per l'efficacia degli atti di indirizzo nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 3, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266). Ne' vale in contrario sostenere che le "linee di guida" in questione non abbiano carattere vincolante per le Regioni e le Province autonome, ma siano semplici suggerimenti a fini di coordinamento, liberamente recepibili dagli enti autonomi, dovendo escludersi che esse siano assimilabili alle linee guida "in funzione dell'applicazione coordinata del piano sanitario nazionale e della normativa di settore", di cui e' parola nell'art. 1, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ove si fa "salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento". - Riguardo al fondamento della competenza di Regioni e Province autonome sulla disciplina dell'attivita' libero-professionale "intramuraria", v. la precedente massima C. Sui principi stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, circa la funzione di indirizzo e coordinamento v. S. n. 408/1998. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25201

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - in riferimento agli artt. 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, nonche' alle norme di attuazione dello stesso di cui al d.P.R. 197 del 1980, al d.P.R. n. 474 del 1975, come modificato dal d.lgs. n. 267 del 1992, e al d.lgs. n. 266 del 1992 - e dalla Regione Puglia, - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione all'art. 8 della legge n. 59 del 1997, all'art. 5 della legge n. 833 del 1978, all'art. 4 del d.lgs. 502 del 1992, e all'art. 1, comma 8, della legge n. 662 del 1996 - nei confronti dell'art. 4, comma 2, del d.l. 20 giugno 1997, n. 175, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272, ai cui sensi le Regioni e le Province autonome, "entro il 15 settembre 1997, comunicano al Ministero della sanita' i dati necessari per la relazione di quest'ultimo al Parlamento sullo stato di attuazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria e sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione". Nei riguardi di questa disposizione, infatti, diversamente da quanto e' avvenuto per il comma 1 dello stesso art. 4, non vengono sviluppati nei suddetti ricorsi specifiche censure. - Sulle questioni sollevate nei confronti del comma 1 dello stesso art. 4 del d.l. n. 175 del 1997, v. la precedente massima D. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25202

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - in riferimento agli artt. 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e alle norme di attuazione dello stesso statuto di cui al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267) e al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - nei confronti dell'art. 2 del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272), denunciato in quanto, limitando l'inapplicabilita' alle Province autonome, solo ad alcuni dei commi (da 1 a 44) dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per cui il comma 143 dello stesso art. 1 in precedenza la prevedeva, renderebbe operanti per le stesse Province le disposizioni dei commi da 5 a 15 e del comma 16, secondo periodo (che si riferiscono alla disciplina della attivita' libero-professionale dei dirigenti del servizio sanitario nazionale e alla organizzazione della cosiddetta attivita' intramuraria) del comma 26 (nel quale si afferma il principio per cui le Regioni provvedono all'accertamento delle situazioni di bisogno e all'organizzazione dei servizi, assicurando l'equilibrio finanziario delle relative gestioni, nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza individuati dal piano sanitario nazionale) dei commi 31 e da 39 a 42, e 44 (che dettano norme in materia di farmaci) e del comma 43 (riguardante l'uso gratuito di locali e servizi da parte degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi ad operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche). Tali disposizioni, infatti, a differenza di quelle dei commi 14, 28, 29 e 33 - che, riguardando l'attribuzione di poteri e compiti agli organi dello Stato, vanno esaminate partitamente - sono denunciate solo in quanto vincolerebbero le Province anche nel dettaglio e sotto il profilo organizzativo, e pertanto la contestata sopravvenuta loro applicabilita' alle Province stesso non puo' intendersi - contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, anche se dalla Provincia di Trento solo in via subordinata - nel senso che esse siano direttamente e immediatamente efficaci nei confronti delle Province autonome, ma nel senso che la loro portata - non diversa da quella che avrebbero avuto se non vi fosse stata la clausola di esclusione recata dal testo precedente dell'art. 1, comma 143, della medesima legge n. 662 - si sostanzia in un caso ordinario di sopravvenienza di legislazione statale che, quando investa materie di competenza delle Province autonome, opera nei confronti loro e della loro preesistente legislazione nei modi e con gli effetti prescritti dalle apposite norme di attuazione statutaria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e cioe' non gia' sostituendo la legislazione provinciale, bensi' ponendo l'obbligo, per le Province autonome, di adeguarla ad esse, secondo le previsioni dello statuto. - Sulle questioni sollevate sull'applicabilita' alle Province autonome, in forza dell'art. 2 del d.l. n. 175 del 1997, delle disposizioni dei commi 33, 28, 29 e 14 della legge n. 662 del 1996, v. la precedente massima A e le seguenti G ed H. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25203

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e alle norme di attuazione dello stesso statuto di cui al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267) e al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nei confronti dell'art. 2 del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (convertito in legge, senza modificazioni, da legge 7 agosto 1997, n. 272), nelle parti in cui rende applicabili alle Province autonome l'art. 1, commi 28 e 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con la prima di queste disposizioni - concernente la individuazione di "percorsi diagnostici e terapeutici" cui i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie decisioni tecniche, e la statuizione di indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e delle misure da adottare in caso di mancato rispetto dei relativi protocolli - non si attribuisce infatti al Ministro, cui si demanda di provvedervi, un potere normativo o di indirizzo amministrativo, ma solo compiti di indirizzo tecnico (come confermano in particolare la previsione secondo cui il Ministro si avvale in varia guisa di organismi tecnici o professionali, come l'Istituto superiore di sanita' e la Federazione nazionale dell'ordine dei medici, nonche', ai fini della statuizione degli indirizzi applicativi dei percorsi diagnostici e terapeutici,di un'intesa del Ministro con la conferenza Stato-Regioni) compiti che non sono soggetti, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, alle stesse condizioni e agli stessi limiti del potere governativo di indirizzo e coordinamento, sicche' e' da escludere, sotto questo profilo, l'eventualita' di una lesione della sfera di competenza provinciale. A sua volta, il comma 29 si limita a prevedere un'attivita' di rilevazione di dati e di attivazione di sistemi informativi, che pur essa non implica se non indirizzi tecnici, come tali ammissibili a scopo di coordinamento, e l'ottemperanza, da parte degli enti e delle strutture decentrate al generale dovere di cooperazione. Ed anche le "forme campionarie di rilevazione" - secondo lo stesso comma 29 attivabili dal Ministro della sanita' - non sono suscettibili di ledere l'autonomia provinciale e locale, essendo previsti appositi "accordi di cooperazione con aziende sanitarie e regioni". - Cfr. S. nn. 924/1988, 242/1989, 139/1990 e 356/1994. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25204

In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, nonche' alle norme di attuazione dello stesso statuto di cui al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267) ed al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nei confronti dell'art. 2 del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (convertito in legge, senza modificazioni, da legge 7 agosto 1997, n. 272), e con ricorsi delle stesse Province - in riferimento agli stessi su indicati parametri - e con ricorso della Regione Puglia - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - nei confronti dell'art. 1 del d.l. n. 175 del 1997 (convertito in legge dalla legge n. 272 dello stesso anno) deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La individuazione sia delle "caratteristiche dell'attivita' libero-professionale" gia' intramuraria, sia delle "categorie professionali" e degli "enti o soggetti", demandata ad un decreto ministeriale, oggetto delle disposizioni impugnate, e' ormai compiutamente regolata dalla sopravvenuta disciplina contenuta nell'art. 72, commi 7 ed 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che hanno soppresso per il futuro la "opzione tra attivita' libero-professionale intramuraria ed extramuraria", e disciplinando le caratteristiche del previsto rapporto di lavoro esclusivo, hanno sostanzialmente assorbito anche la disciplina delle "attivita' di consulenza e consulto", e pertanto la controversia insorta al riguardo non puo' piu' essere considerata attuale. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272, nella parte in cui rende applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

b) dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro della sanità, emanare, con efficacia nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto 25 febbraio 1997 (Determinazione di termini e sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), attuativo del predetto art. 1, comma 33, della legge n. 662 del 1996, e per l'effetto annulla il predetto decreto del Ministro della sanità 25 febbraio 1997 nella parte in cui si rivolge e si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997;

d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, sollevata, con riferimento agli articoli 9, n. 10, 8, n. 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle norme di attuazione dello stesso di cui al d.P.R. n. 197 del 1980, al d.P.R. n. 474 del 1975, come modificato dal d.lgs. n. 267 del 1992, al d.lgs. n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe (Reg. ric. n. 58 del 1997);

e) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 8 della legge n. 59 del 1997, all'art. 5 della legge n. 833 del 1978, all'art. 4 del d.lgs. n. 502 del 1992 e all'art. 1, comma 8, della legge n. 662 del 1996, dalla Regione Puglia con i ricorsi in epigrafe (Reg. ric. n. 49 e n. 59 del 1997);

f) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, nel suo complesso, sollevate, in riferimento agli articoli 9, n. 10, 8, n. 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e alle norme di attuazione dello stesso statuto di cui al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe (Reg. ric. n. 57 e n. 58 del 1997);

g) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 2 del decreto legge n. 175 del 1997, nella parte in cui rende applicabili alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 662 del 1996, sollevata, in riferimento agli articoli 9, n. 10, 8, n. 1, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle norme di attuazione dello stesso di cui al d.P.R. n. 474 del 1975, come modificato dal d.lgs. n. 267 del 1992, e al d.lgs. n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe (Reg. ric. n. 57 del 1997);

h) dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo:

alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, nella parte in cui rende applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'art. 1, comma 14, della legge n. 662 del 1996, sollevata, in riferimento agli articoli 9, n. 10, 8, n. 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle norme di attuazione dello stesso statuto di cui al d.P.R. n. 197 del 1980, al d.P.R. n. 474 del 1975, come modificato dal d.lgs. n. 267 del 1992, al d.lgs. n. 266 del 1992, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe (Reg. ric. n. 57 e n. 58 del 1997);

alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, sollevata, in riferimento agli articoli 9, n. 10, 8, n. 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle norme di attuazione dello stesso di cui al d.P.R. n. 197 del 1980, al d.P.R. n. 474 del 1975, come modificato dal d.lgs. n. 267 del 1992, al d.lgs. n. 266 del 1992, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe (Reg. ric. n. 57 e n. 58 del 1997);

alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 8 della legge n. 59 del 1997, all'art. 5 della legge n. 833 del 1978, all'art. 4 del d.lgs. n. 502 del 1992 e all'art. 1, comma 8, della legge n. 662 del 1996, dalla Regione Puglia con i ricorsi in epigrafe (Reg. ric. n. 49 e n. 59 del 1997).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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