Corte costituzionale
Sentenza n. 569/2000
Corte cost., sent. 21 dicembre 2000, n. 569
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 569/2000
- Data di deposito
- 21 dicembre 2000
- Data di decisione
- 14 dicembre 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:569
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lettera j), legge della Regione Liguria del 17 novembre 1998
- art. 6, legge della Regione Liguria del 17 novembre 1998
- art. 5, legge della Regione Liguria del 17 novembre 1998
- art. 2, comma 1, legge della Regione Liguria del 17 novembre 1998
- art. 7, legge della Regione Liguria del 17 novembre 1998
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 1, lettera p), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 81, Costituzione
- art. 125, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 6, lettera c), legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Massime
Massima n. 25987
In relazione al ricorso governativo promosso in via principale avverso la legge regionale della Liguria riapprovata il 17 novembre 1998, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Liguria per insufficiente prospettazione nell'atto di rinvio governativo dei parametri di riferimento. Va infatti osservato che nella vicenda in esame risulta soddisfatta l'esigenza che i motivi esposti nel ricorso siano prefigurati, quanto meno nelle loro linee essenziali, nell'atto di rinvio, così da porre la Regione in grado di conoscere tempestivamente i dubbi di legittimità sollevati dal Governo, al fine di poterne tenere conto in sede di riesame e di riapprovazione della legge. - V., in senso conforme, sentenze n. 194/1997, n. 29/1996, n. 384/1994.
Massima n. 25988
Non eccede la competenza regionale e non contrasta, di conseguenza, con l'art. 117 Cost., la delibera legislativa della Regione Lazio riapprovata il 17 novembre 1998, con la quale é stato istituito il Dipartimento regionale di genetica, poiché l'attività di ricerca e di sperimentazione clinica promossa da tale dipartimento - ancorché non di pertinenza regionale - deve ritenersi strettamente finalizzata al miglior espletamento di funzioni regionali, quali appunto l'assistenza sanitaria e ospedaliera. Ed é pure da escludere che la delibera legislativa in questione dia vita ad un centro di spesa, per il quale risulti inadeguata la disposta copertura finanziaria, poiché essa si limita ad organizzare il previsto Dipartimento come "aggregazione funzionale" di preesistenti servizi operativi. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, lettera j), e 5, nonché degli artt. 6 e 7 della delibera legislativa della Regione Liguria riapprovata il 17 novembre 1998, in riferimento agli artt. 117 e 81 Cost. - V., anche, sentenza n. 134/1997 sul collegamento o <> dell'attività di diagnosi e cura ospedaliera con l'attività di ricerca scientifica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, lettera j) e 5, nonché degli artt. 6 e 7 della delibera legislativa della Regione Liguria recante "Norme per l'istituzione ed il funzionamento del Dipartimento regionale di genetica" approvata il 28 ottobre 1997 e riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 17 novembre 1998, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 81 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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