Corte costituzionale
Sentenza n. 549/2000
Corte cost., sent. 6 dicembre 2000, n. 549
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 549/2000
- Data di deposito
- 6 dicembre 2000
- Data di decisione
- 27 novembre 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:549
Norme oggetto del giudizio
- art. 143, n. 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 25945
La soluzione legislativa (art. 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) secondo cui il termine quinquennale di buona condotta per la riabilitazione civile del fallito decorre dalla data di chiusura piuttosto che dalla data di dichiarazione di fallimento non preclude al fallito - il quale, stante la mancanza di una norma di carattere generale che lo privi della capacità di agire, ha la possibilità di esercitare, anche nel corso della stessa procedura concorsuale, una nuova impresa - lo svolgimento dell'attività lavorativa, ed in particolare dell'attività d'impresa, e non determina una ingiustificata disparità di trattamento tra falliti in conseguenza del dato accidentale rappresentato dalla durata della procedura, in quanto le disparità di mero fatto non danno luogo a problemi di costituzionalità delle leggi; essa costituisce esercizio non irragionevole dell'ampio potere discrezionale di cui gode il legislatore nella determinazione dei presupposti della misura premiale. Pertanto non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione. - sulle disparità di mero fatto, ossia le differenze di trattamento che derivano da circostanze contingenti e accidentali, che non danno luogo a problemi di costituzionalità con riferimento all'articolo 3 della Costituzione: sentenze nn. 175/1997, 417/1996, 295 e 188/1995. A.G.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Udine con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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