Corte costituzionale

Sentenza n. 549/2000

Corte cost., sent. 6 dicembre 2000, n. 549

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
549/2000
Data di deposito
6 dicembre 2000
Data di decisione
27 novembre 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:549

Norme oggetto del giudizio

  • art. 143, n. 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 25945

La soluzione legislativa (art. 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) secondo cui il termine quinquennale di buona condotta per la riabilitazione civile del fallito decorre dalla data di chiusura piuttosto che dalla data di dichiarazione di fallimento non preclude al fallito - il quale, stante la mancanza di una norma di carattere generale che lo privi della capacità di agire, ha la possibilità di esercitare, anche nel corso della stessa procedura concorsuale, una nuova impresa - lo svolgimento dell'attività lavorativa, ed in particolare dell'attività d'impresa, e non determina una ingiustificata disparità di trattamento tra falliti in conseguenza del dato accidentale rappresentato dalla durata della procedura, in quanto le disparità di mero fatto non danno luogo a problemi di costituzionalità delle leggi; essa costituisce esercizio non irragionevole dell'ampio potere discrezionale di cui gode il legislatore nella determinazione dei presupposti della misura premiale. Pertanto non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione. - sulle disparità di mero fatto, ossia le differenze di trattamento che derivano da circostanze contingenti e accidentali, che non danno luogo a problemi di costituzionalità con riferimento all'articolo 3 della Costituzione: sentenze nn. 175/1997, 417/1996, 295 e 188/1995. A.G.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Udine con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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