Corte costituzionale
Sentenza n. 54/2000
Corte cost., sent. 15 febbraio 2000, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/2000
- Data di deposito
- 15 febbraio 2000
- Data di decisione
- 9 febbraio 2000
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:54
Norme oggetto del giudizio
- comma 5, punto 6, decreto del Ministro dell'ambiente del 23 aprile 1998
- comma 4, punto 6, decreto del Ministro dell'ambiente del 23 aprile 1998
Parametri
- art. 101, comma 2, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 2, comma 2, lett. c), decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972
- art. 118, Costituzione
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 962 del 20 settembre 1973
- art. 101, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 9, legge n. 171 del 16 aprile 1973
- art. 117, Costituzione
- art. 80, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
Massime
Massima n. 25188
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Veneto nei confronti del n. 6 del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, 23 aprile 1998 (Requisiti di qualita' delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia), deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso ai suddetti Ministri, definire le migliori tecnologie disponibili da applicare agli impianti esistenti ed approvare i progetti di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili da esso individuate, presentati dai titolari delle autorizzazioni agli scarichi esistenti e finalizzati all'eliminazione degli scarichi di idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organo-clorurati, diossina, policlorobifenili e tributilstagno. Di conseguenza i commi quarto e quinto del su indicato punto 6 del decreto, che cosi' dispongono, vanno annullati. Secondo i criteri di ripartizione tra Stato e Regioni in genere, e tra Stato e Regione Veneto in particolare, delle attribuzioni che concorrono ad assicurare la protezione dell'ambiente dagli inquinamenti - quali si desumono, in base all'art. 117 Cost., dagli artt. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e ora anche dall'art. 80 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dalle norme poste a tutela della citta' di Venezia e del suo territorio dagli artt. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e 3 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962 - allo Stato sono infatti riservate le determinazioni che per un verso rispondono ad esigenze generali o unitarie, e per altro verso sono collegate alla conoscenza tecnica - di cui lo Stato e' in grado di disporre in piu' elevata misura - delle caratteristiche inquinanti delle sostanze e delle migliori tecnologie disponibili per eliminarne la nocivita', e quindi, in particolare, nel settore in questione, le competenze relative alla fissazione dei limiti di accettabilita' delle emissioni, delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti di qualita' delle acque defluenti da tali impianti, mentre alla Regione sono attribuite le competenze concernenti i procedimenti per le autorizzazioni agli scarichi ed i relativi provvedimenti che, nel rispetto delle tecnologie per la depurazione e dei limiti di accettabilita' previsti in via generale, implicano la valutazione dei molteplici interessi che vengono in gioco nella specificita'' delle diverse situazioni. In contrasto con tali principi, la speciale procedura delineata dall'impugnato decreto interministeriale - in realta'' senza rispondenza ad una base legislativa - non si limita a fissare limiti di accettabilita' degli scarichi e nemmeno ad individuare in via generale tecnologie idonee a ridurre o ad escludere alla fonte sostanze inquinanti, ne' a stabilire quali siano le migliori tecnologie di depurazione da adottare, ma e' invece preordinata all'emissione di puntuali provvedimenti autorizzatori, ai quali la Regione Veneto rimane del tutto estranea, e cio' e' sufficiente, nel caso - assorbito ogni altro profilo - per riconoscere violate le attribuzioni regionali. - Riguardo ai su richiamati principi v. S. n. 183/1987 e, in particolare, S. n. 53/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, definire le migliori tecnologie disponibili da applicare agli impianti esistenti ed approvare i progetti di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili da esso individuate, presentati dai titolari delle autorizzazioni agli scarichi esistenti e finalizzati all'eliminazione degli scarichi di idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossina, policlorobifenili e tributilstagno;
Annulla, di conseguenza, il punto 6, commi quarto e quinto, del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, 23 aprile 1998 (Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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