Corte costituzionale

Sentenza n. 532/2000

Corte cost., sent. 23 novembre 2000, n. 532

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
532/2000
Data di deposito
23 novembre 2000
Data di decisione
15 novembre 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:532

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25923

L'individuazione degli aventi diritto alla successione in assenza di testamento e' espressione di scelte di politica legislativa sindacabili da questa Corte solo per violazioni del dettato costituzionale che, nella specie, non si riscontrano. Va, infatti, osservato che: a) la situazione esistente tra le persone tra le quali esiste un rapporto di semplice consanguineita' non e' assimilabile - in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione - alla situazione in cui si trovano soggetti legati anche dal vincolo di vera e propria parentela; b) dall'art. 30 della Costituzione non discende in maniera costituzionalmente necessitata la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi, in quanto i rapporti tra la prole naturale e i parenti del genitore che ha provveduto al riconoscimento (o nei cui confronti la paternita' o la maternita' sia stata giudizialmente accertata) sono estranei all'ambito di operativita' dell'invocato parametro costituzionale. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 565 cod. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in mancanza di altri chiamati all'eredita' all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima dei c.d. parenti naturali di grado corrispondente al quarto e fino al sesto. - V. sentenze nn. 76/1977, 55/1979, 184/1990, 377/1994 e ordinanza n. 363/1988 nelle quali, in riferimento a diverse situazioni, e' stato sottoposto all'attenzione della Corte il problema della possibilita' di ampliare le categorie dei successibili 'ex lege'. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le due ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze