Corte costituzionale
Sentenza n. 532/2000
Corte cost., sent. 23 novembre 2000, n. 532
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 532/2000
- Data di deposito
- 23 novembre 2000
- Data di decisione
- 15 novembre 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:532
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25923
L'individuazione degli aventi diritto alla successione in assenza di testamento e' espressione di scelte di politica legislativa sindacabili da questa Corte solo per violazioni del dettato costituzionale che, nella specie, non si riscontrano. Va, infatti, osservato che: a) la situazione esistente tra le persone tra le quali esiste un rapporto di semplice consanguineita' non e' assimilabile - in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione - alla situazione in cui si trovano soggetti legati anche dal vincolo di vera e propria parentela; b) dall'art. 30 della Costituzione non discende in maniera costituzionalmente necessitata la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi, in quanto i rapporti tra la prole naturale e i parenti del genitore che ha provveduto al riconoscimento (o nei cui confronti la paternita' o la maternita' sia stata giudizialmente accertata) sono estranei all'ambito di operativita' dell'invocato parametro costituzionale. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 565 cod. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in mancanza di altri chiamati all'eredita' all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima dei c.d. parenti naturali di grado corrispondente al quarto e fino al sesto. - V. sentenze nn. 76/1977, 55/1979, 184/1990, 377/1994 e ordinanza n. 363/1988 nelle quali, in riferimento a diverse situazioni, e' stato sottoposto all'attenzione della Corte il problema della possibilita' di ampliare le categorie dei successibili 'ex lege'. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le due ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze