Corte costituzionale

Sentenza n. 525/2000

Corte cost., sent. 22 novembre 2000, n. 525

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
525/2000
Data di deposito
22 novembre 2000
Data di decisione
15 novembre 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:525

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 1, legge n. 133 del 13 maggio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 25917

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, nella parte in cui ha disposto, con efficacia retroattiva, che l'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, si interpreti nel senso che le sentenze emesse dalle commissioni tributarie regionali debbano essere notificate ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (e cioè presso l'avvocatura distrettuale dello Stato). La disposizione censurata é infatti norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, e l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica é soggetta, tra gli altri, al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, principio che trova applicazione anche in materia processuale, e che nel caso di specie deve ritenersi violato in conseguenza della non prevedibilità della soluzione interpretativa adottata dal legislatore, rispetto a quelle affermatesi nella prassi. - Sui limiti entro i quali é consentito al legislatore fare ricorso alle norme di interpretazione autentica si vedano le sentenze n. 311/1995 e 397/1994, nonché l'ordinanza n. 480/1992. - Sulla tutela dell'affidamento del cittadino, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, v. sentenze n. 416/1999; 111/1998; 211/1997. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze