Corte costituzionale

Sentenza n. 516/2000

Corte cost., sent. 21 novembre 2000, n. 516

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
516/2000
Data di deposito
21 novembre 2000
Data di decisione
15 novembre 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:516

Norme oggetto del giudizio

  • comma 3, tabella 0, lettera b), legge della Regione siciliana n. 41 del 29 ottobre 1985

Parametri

Massime

Massima n. 25900

Qualora una norma impugnata in sede di giudizio incidentale di legittimità costituzionale abbia contenuto equivalente rispetto ad altre sulle quali sia già intervenuta una dichiarazione di legittimità costituzionale, ma sia contenuta in una disposizione formalmente distinta, la relativa questione di legittimità costituzionale non può considerarsi, per tale motivo, inammissibile in quanto la norma stessa deve ritenersi efficace ed operante fino a che non sia abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima. L.T.

Massima n. 25901

E' inammissibile, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti che non siano parti in causa nel giudizio a quo, a nulla rilevando l'eventuale partecipazione ad altri giudizi di identico o analogo oggetto. - V. sentenza n. 300/2000 citata come più recente decisione nella quale é stato riaffermato il principio riportato in massima. L.T.

Massima n. 25902

E' costituzionalmente illegittima la tabella O, lettera B), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventa operante, per i titolari di pensioni e assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari. Infatti, il divieto di cumulo di indennità di contingenza (o similari) non è di per se incostituzionale, ma lo diventa quando - come si verifica nel caso di specie - in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione (tra loro non incompatibili), non sia previsto un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di un'esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni assicurative) al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso. - V. sentenze nn. 566/1989 e 376/1994 nella incostituzionalità del divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o similari). L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale della tabella O, lettera b), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale), nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Presidente: Mirabelli

Redattore: Chieppa

Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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