Corte costituzionale
Sentenza n. 509/2000
Corte cost., sent. 20 novembre 2000, n. 509
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 509/2000
- Data di deposito
- 20 novembre 2000
- Data di decisione
- 13 novembre 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:509
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 5 del 15 gennaio 1975
- art. 2, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 36 del 5 novembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 25888
L'intervenuta abrogazione della norma censurata e la sopravvenienza dell'art. 8-'septies' del d.lgs. n. 502 del 1992 non incidono sulla rilevanza della questione di legittimità' costituzionale relativa all'art. 7, comma secondo, della legge della regione Lombardia n. 5 del 1975 - disciplinante l'istanza di rimborso delle spese sostenute per il ricovero in strutture sanitarie non convenzionate e l'assistenza ospedaliera in forma indiretta - in quanto: 'a)' il giudice rimettente ha ritenuto la disposizione indicata tuttora applicabile nel giudizio a quo; b) la normativa statale sopravvenuta ha disposto solo per il futuro. Vanno, pertanto, disattese le eccezioni di inammissibilità per irrilevanza formulate al riguardo dalla Regione Lombardia. - V. sentenze nn. 16/1991, 303/1994 e ordinanza n. 278/2000 sulla possibile persistente rilevanza di questioni di legittimità costituzionale riguardanti norme che, ancorché abrogate, siano considerate dal rimettente applicabili nel giudizio a quo. L.T.
Massima n. 25889
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale al giudice rimettente spetta la scelta motivata del significato normativo da attribuire alla disposizione censurata. Ne consegue che non possono considerarsi meramente interpretative le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lombardia in merito all'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia n. 5 del 1975 e all'art. 2, comma 3, della legge della Regione Lombardia sul presupposto dell'inderogabilità della previsione della preventiva autorizzazione degli organi competenti ai fini del rimborso delle spese sostenute per il ricovero in strutture non convenzionate o per il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta. Va, infatti, osservato che tale presupposto è stato non implausibilmente desunto dall'interpretazione logico-sistematica della normativa impugnata. E', quindi, da respingere l'eccezione di inammissibilità formulata sul punto dalla Regione Lombardia sul rilievo che la derogabilità della previsione suddetta sarebbe in re ipsa. - V. ordinanza n. 428/2000 sulla spettanza al giudice rimettente del compito di individuare il significato normativo della disposizione impugnata. L.T.
Massima n. 25890
Il TAR della Lombardia, nel sollevare le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia n. 5 del 1975 e 2, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 36 del 1993, in materia di rimborso delle spese sostenute per ricoveri in strutture sanitarie non convenzionate o per il ricorso all'assistenza ospedaliera indiretta, ha motivato non implausibilmente sulle ragioni per le quali le controversie per la cui soluzione è necessaria l'applicazione delle disposizioni impugnate rientrerebbero nella sua giurisdizione. Ciò è sufficiente a far ritenere ammissibili, sotto il profilo considerato, le questioni stesse. - V. sentenza n. 179/1999 sui requisiti di ammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale in riferimento al preteso difetto di giurisdizione del giudice rimettente. L.T.
Massima n. 25891
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le prestazioni di comprovata gravità e urgenza, quando non sia possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso. L'esclusione assoluta ed indifferenziata di ogni ristoro delle spese sostenute in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente richiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta senza alcuna deroga neppure per le ipotesi in cui ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, gravità e urgenza non altrimenti sopperibili non assicura l'effettiva tutela della salute e vulnera l'art. 32 della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché realizza una soluzione intrinsecamente non ragionevole. - V. sentenza n. 267 del 1998 che ha esaminato una norma regionale di contenuto sostanzialmente coincidente con quello della disposizione attualmente esaminata, pervenendo alla medesima soluzione. - V. sentenze nn. 247/1992, 218/1994, 304/1994, 267/1998, 309/1999 sulla tutela del diritto alla salute e sul contenuto dell'art. 32 Cost. L.T.
Massima n. 25892
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Lombardia 5 novembre 1993, n. 36, nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per la assistenza ospedaliera in forma indiretta per le prestazioni di comprovata gravità e urgenza quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso. La previsione legislativa di un sistema autorizzatorio per l'accesso alle forme di assistenza indiretta appare incongruo e lesivo del diritto alla salute - e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione - in tutte le ipotesi in cui l'assolutezza della previsione del carattere preventivo del provvedimento autorizzatorio, che non ammette comunque deroghe, determina "un vuoto di tutela proprio nei casi nei quali la gravità delle condizioni dell'assistito non consente di adempiere a tale modalità temporale di espletamento della domanda di autorizzazione, senza peraltro che la soluzione legislativamente prescritta appaia imposta da ragioni plausibili". - V. sentenza n. 267 del 1998 che ha esaminato una norma regionale di contenuto sostanzialmente coincidente con quello della disposizione attualmente esaminata, pervenendo alla medesima soluzione. - V. sentenze nn. 247/1992, 218/1994, 304/1994, 267/1998, 309/1999 sulla tutela del diritto alla salute e sul contenuto dell'art. 32 Cost. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Lombardia 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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