Corte costituzionale

Sentenza n. 504/2000

Corte cost., sent. 18 novembre 2000, n. 504

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
504/2000
Data di deposito
18 novembre 2000
Data di decisione
13 novembre 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:504

Norme oggetto del giudizio

  • art. 460, comma 4, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 25850

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. Nell'ambito del procedimento per decreto - che si configura come rito a contraddittorio eventuale e differito connotato dall'anticipazione della pronuncia di condanna rispetto all'esperimento dei mezzi di difesa - la notificazione del decreto stesso assume un ruolo centrale, come si desume dalla speciale disciplina adottata in riferimento agli imputati irreperibili secondo la quale in tale caso non e' possibile consegnare l'atto al difensore, ma, in deroga alla regola generale prevista dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., e' imposto al giudice di revocare il decreto e restituire gli atti al pubblico ministero che dovra' procedere nelle forme ordinarie. La mancata previsione di un'analoga deroga per l'ipotesi in cui non sia possibile eseguire la notificazione del decreto penale per inidoneita' o insufficienza della dichiarazione di domicilio si risolve in una menomazione del diritto di difesa anche in relazione all'art. 3 della Costituzione (per irragionevole disparita' di trattamento tra le due descritte situazioni) in quanto non garantisce adeguatamente che il destinatario del decreto penale sia posto in condizione di effettuare personalmente la scelta in merito all'eventuale proposizione dell'opposizione. - V. sentenze nn. 27/1966; 344/1991 nonche' ordinanze nn. 432/1998 e 325 e 326/1999 sulle caratteristiche del procedimento per decreto e, in particolare, sulla sua configurazione come rito a contradittorio eventuale e differito. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000. .

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 novembre 2000

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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