Corte costituzionale
Sentenza n. 504/2000
Corte cost., sent. 18 novembre 2000, n. 504
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 504/2000
- Data di deposito
- 18 novembre 2000
- Data di decisione
- 13 novembre 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:504
Norme oggetto del giudizio
- art. 460, comma 4, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 25850
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. Nell'ambito del procedimento per decreto - che si configura come rito a contraddittorio eventuale e differito connotato dall'anticipazione della pronuncia di condanna rispetto all'esperimento dei mezzi di difesa - la notificazione del decreto stesso assume un ruolo centrale, come si desume dalla speciale disciplina adottata in riferimento agli imputati irreperibili secondo la quale in tale caso non e' possibile consegnare l'atto al difensore, ma, in deroga alla regola generale prevista dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., e' imposto al giudice di revocare il decreto e restituire gli atti al pubblico ministero che dovra' procedere nelle forme ordinarie. La mancata previsione di un'analoga deroga per l'ipotesi in cui non sia possibile eseguire la notificazione del decreto penale per inidoneita' o insufficienza della dichiarazione di domicilio si risolve in una menomazione del diritto di difesa anche in relazione all'art. 3 della Costituzione (per irragionevole disparita' di trattamento tra le due descritte situazioni) in quanto non garantisce adeguatamente che il destinatario del decreto penale sia posto in condizione di effettuare personalmente la scelta in merito all'eventuale proposizione dell'opposizione. - V. sentenze nn. 27/1966; 344/1991 nonche' ordinanze nn. 432/1998 e 325 e 326/1999 sulle caratteristiche del procedimento per decreto e, in particolare, sulla sua configurazione come rito a contradittorio eventuale e differito. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000. .
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 novembre 2000
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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