Corte costituzionale

Sentenza n. 5/2000

Corte cost., sent. 12 gennaio 2000, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/2000
Data di deposito
12 gennaio 2000
Data di decisione
10 gennaio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:5

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 169 del 5 giugno 1993
  • art. 13, comma 8, legge n. 257 del 27 marzo 1992
  • legge n. 271 del 4 agosto 1993
  • art. 13, comma 8, legge n. 257 del 27 marzo 1993

Parametri

Massime

Massima n. 25114

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la costituzione di una parte del processo 'a quo' che risulti effettuata oltre il termine di venti giorni stabilito dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, va dichiarata inammissibile. (Principio ribadito riguardo alla costituzione dell'INPS nel giudizio promosso dal Tribunale di Ravenna, in riferimento agli art. 3 e 81, comma quarto, Cost., nei confronti di disposizioni dell'art. 13, comma 8, e successive modifiche, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prevedente una rivalutazione del periodo lavorativo soggetto alla assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. in favore dei lavoratori esposti per piu' di dieci anni all'amianto). - Riguardo ai precisi termini delle questioni v. le massime successive E ed F.

Massima n. 25115

In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nei confronti dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto) che a tutela di tali lavoratori, quando risulti che siano stati esposti all'amianto per piu' di dieci anni, prevede una rivalutazione dei periodi assicurativi attraverso il meccanismo della moltiplicazione, per il coefficiente di 1,5, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall'INAIL, va respinta la eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, dedotta, nel giudizio promosso al riguardo dal Tribunale di Ravenna, dall'INAIL, in base all'assunto che tutti gli interessati - parti nel processo ' a quo' - risulterebbero essere ancora lavoratori dipendenti in attivita' e quindi non in posizione tale da poter far valere diritti pensionistici. In proposito, infatti, e' sufficiente rilevare che - come emerge dall'ordinanza di rimessione - il processo 'a quo' ha per oggetto una domanda di accertamento del diritto al beneficio previdenziale contemplato dalla disposizione impugnata, il cui eventuale riconoscimento verrebbe ad incidere attualmente sulla posizione pensionistica degli interessati, dando incremento alla contribuzione utile ai fini di un futuro trattamento pensionistico. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25116

In ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), che a tutela di tali lavoratori, quando risulti che siano stati esposti all'amianto per piu' di dieci anni, prevede una rivalutazione dei periodi assicurativi attraverso il meccanismo della moltiplicazione, per il coefficiente di 1,5, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall'INAIL, va respinta l'eccezione di inammissibilita' per preteso difetto di motivazione in punto di rilevanza, dedotta, nel giudizio promosso al riguardo dal Tribunale di Vicenza, dall'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, in base all'assunto che il giudice ' a quo' non avrebbe verificato se la domanda dei ricorrenti fosse o meno coperta da un giudicato, formatosi in un precedente giudizio di primo grado, in forza del quale il diritto alla rivalutazione dei periodi assicurativi sarebbe stato ad essi riconosciuto solo per i periodi in cui risultava superata la soglia minima di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo determinata a norma del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277. Al riguardo, infatti, - a parte che la difesa erariale non chiarisce di quale giudicato si tratti - e' assorbente la considerazione che nella ordinanza di rimessione vengono adeguatamente esplicitati i fatti e le ragioni del contendere, che fanno leva sulla necessaria applicazione, nel caso, della disposizione censurata. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25117

Nelle questioni di legittimita' costituzionale sollevate per violazione del principio di eguaglianza, dovendosi stabilire se la disposizione impugnata sia tale da determinare una irragionevole distinzione, o, a seconda dei casi, una irragionevole equiparazione, di situazioni meritevoli, nella prima ipotesi, o non meritevoli, nella seconda, di eguale tutela, il giudizio richiesto alla Corte di incentra sul "perche'" la adottata disciplina operi nell'uno o nell'altro senso, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, traendone quindi le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo; cosicche' solo nel caso in cui tale verifica dovesse evidenziare una carenza di causa o ragione della disciplina introdotta, potra' dirsi realizzato il denunciato 'vulnus'. Al tempo stesso, tuttavia, e' ovvio che, non essendo consentito al controllo di costituzionalita' di travalicare in apprezzamenti che sconfinino nel merito delle opzioni legislative, non puo' venire in considerazione, agli effetti di un ipotetico contrasto con il canone dell'eguaglianza, qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorieta' che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire. - V. S. n. 89/1996. Per una applicazione del principio v. la seguente massima E. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25118

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), che a tutela di tali lavoratori, quando risulti che siano stati esposti all'amianto per piu' di dieci anni, prevede una rivalutazione dei periodi assicurativi attraverso il meccanismo della moltiplicazione, per il coefficiente di 1,5, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall'INAIL. Contrariamente a quanto ritengono i giudici 'a quibus', e' da escludersi che la disposizione censurata, per la mancata indicazione di 'standards' tecnici di riferimento, e di ulteriori specifici limiti quantitativi e qualitativi della esposizione all'amianto, consenta il riconoscimento del beneficio previdenziale 'de quo' ad una serie indeterminata di destinatari, si' da dar luogo, in sede giudiziaria, alla possibilita' di uguali decisioni per casi di diversa pericolosita' e, al tempo stesso, di decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali. Il criterio dell'esposizione ultra decennale, infatti, costituisce un dato di riferimento tutt'altro che indeterminato, in quanto, correlato com'e', dallo stesso art. 13, comma 8, al sistema generale di assicurazione obbligatoria gestita dell'INAIL, viene ad implicare necessariamente quello di rischio, e precisamente di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto e' capace di generare nell'ambiente di lavoro; evenienza, questa, tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissarne il valore massimo di concentrazione , che segna la soglia limite del rischio di esposizione (d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche). Il sicuro fondamento su cui poggia la norma impugnata la sottrae dunque alla formulata censura di irrazionalita'. - V. la precedente massima D. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25119

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., nei confronti dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), che a tutela di tali lavoratori, quando risulti che siano stati esposti all'amianto per piu' di dieci anni, prevede una rivalutazione dei periodi assicurativi, - attraverso il meccanismo della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 - dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL. Una volta esclusa - dato il riferimento della norma, oltre che all'elemento temporale, a quello del rischio, implicito nel richiamo della stessa al sistema assicurativo INAIL - la eccepita possibile applicabilita' del beneficio ad una cerchia indefinita di destinatari, viene infatti anche meno l'illazione - che da tale assunto (in questa stessa sentenza peraltro gia' esaminato e respinto in riferimento all'art. 3 Cost.) il giudice rimettente ha ritenuto trarre - della impossibilita' di stabilire l'entita' degli oneri finanziari connessi alla contestata rivalutazione. Ne', d'altra parte, nel giudizio di attendibilita'in tema di copertura di oneri finanziari pluriennali, che la Corte costituzionale e' chiamata, nel caso, a svolgere, possono aver peso i dati, privi di adeguato riscontro, desunti al riguardo dalla relazione ad un disegno di legge (n. 2553 del 25 giugno 1997) di gran lunga successivo all'epoca della emanazione della censurata disposizione, dovendo piuttosto considerarsi, invece, sia il fatto che non manca nella legge una specifica disposizione di copertura finanziaria delle spese in questione, sia, inoltre, che la copertura stessa e' stata a suo tempo ritenuta adeguata anche dalla Corte dei conti, nell'esercizio di referto quadrimestrale al Parlamento sulle leggi di spesa (delibera n. 6/REF/93 del 5 novembre 1993). - V. la precedente massima E. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna, e, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Vicenza, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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