Corte costituzionale
Sentenza n. 497/2000
Corte cost., sent. 16 novembre 2000, n. 497
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 497/2000
- Data di deposito
- 16 novembre 2000
- Data di decisione
- 13 novembre 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:497
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 2, regio decreto legislativo n. 511 del 31 maggio 1946
Parametri
Massime
Massima n. 25838
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 34, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato. Invero, se la regola contenuta nella citata legge n. 511 che limita ai soli magistrati la sfera dei soggetti legittimati a svolgere l'ufficio difensivo puo' permanere ove se ne riconosca una 'ratio' diversa, che prescinda dalla sua originaria caratterizzazione corporativa, ovvero in ragione dell'idoneita' tecnica del magistrato che assume la difesa del collega, e' priva, tuttavia, di qualunque fondamento giustificativo la conseguente esclusione degli avvocati del libero Foro, ai quali, a causa del loro specifico statuto professionale, l'attitudine a difendere non puo' essere disconosciuta. Cio' appare evidente, sia che si assuma a criterio di valutazione l'interesse pubblico al corretto e regolare svolgimento delle funzioni giurisdizionali e al prestigio dell'ordine giudiziario, dal momento che la nozione di quest'ultimo postula non la segretezza del procedimento disciplinare ma la sua trasparenza, valore portante di ogni sistema autenticamente democratico, sia che ci si collochi nella prospettiva del diritto di difesa dell'incolpato, che deve potersi spiegare nella sua pienezza dal momento che vi e' una stretta correlazione tra l'indipendenza del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare e la facolta' di scelta del difensore da lui ritenuto piu' adatto, sicche' limitare quest'ultima facolta' significa in definitiva menomare in parte anche il valore dell'indipendenza. - In tema di difesa del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, v. anche sentenza n. 220/1994; e sulla specificita' del procedimento disciplinare per i magistrati configurato secondo paradigni giurisdizionali, sentenze n. 71/1995, n. 289/1992 e 145/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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