Corte costituzionale

Sentenza n. 470/2000

Corte cost., sent. 6 novembre 2000, n. 470

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
470/2000
Data di deposito
6 novembre 2000
Data di decisione
23 ottobre 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:470

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 1, legge n. 157 del 11 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 25794

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente. Lo scopo dell'istituzione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia e' quello di consentire in ogni caso il pieno ristoro dei danni alla persona; la previsione della operativita' del Fondo soltanto quando l'autore del danno sia ignoto o non sia assicurato (cioe' in ipotesi nelle quali il danno viene causato da un soggetto del quale non si conosce se ha copertura o da un soggetto che, non essendo assicurato, non ha contribuito al Fondo) con esclusione, invece, dell'intervento del Fondo nel caso in cui il danno venga causato da chi, pur regolarmente assicurato, subisce le conseguenze di un evento (la messa in liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice) in ordine al quale, evidentemente, non ha alcuna responsabilita', appare del tutto priva di ragionevole giustificazione e quindi si pone in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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