Corte costituzionale
Sentenza n. 459/2000
Corte cost., sent. 2 novembre 2000, n. 459
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 459/2000
- Data di deposito
- 2 novembre 2000
- Data di decisione
- 23 ottobre 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:459
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 36, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 25780
La mancata costituzione di una parte nel giudizio 'a quo', attestata nel corso dell'udienza pubblica da uno dei difensori, porta ad escludere la sua qualita' di parte anche nel giudizio di legittimita' costituzionale che, per la sua incidentalita', non puo' di norma avere un ambito soggettivo diverso e piu' esteso del primo.
Massima n. 25781
Vanno respinte le eccezioni di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale svolte in ordine alla applicabilita' della norma censurata ai dipendenti privati. Per un verso, infatti, una volta che si e' formata sul punto una costante giurisprudenza di legittimita', non ha ragion d'essere una decisione di manifesta inammissibilita', come quella resa con la ordinanza n. 147 del 1998, in quanto la questione allora decisa si basava su una premessa apodittica e immotivata del giudice 'a quo'. Per altro verso, il giudice rimettente dell'attuale questione ha aderito, con opzione di per se' non censurabile, all'indirizzo interpretativo, piu' ampio seguito dalla giurisprudenza di legittimita', dando conto delle ragioni che lo hanno indotto a modificare la propria scelta per una piu' restrittiva interpretazione.
Massima n. 25782
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle parole <<e privati>>. Tale norma, infatti, escludendo per i crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato, il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria (secondo l'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ.), pur riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione, e riconducendo, invece, la disciplina di tali crediti a quella generale (dell'art. 1224 del cod. civ.) sulla responsabilita' contrattuale da inadempimento, esclude per cio' stesso la necessita' di riconoscere ai crediti di lavoro, in considerazione della loro natura, una effettiva specialita' di tutela rispetto alla generalita' degli altri crediti prevedendo un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso l'inadempimento. - Sul trattamento privilegiato dei crediti di lavoro e sull'art. 429 cod. proc. civ., sentenza n. 13/1977; in senso conforme le sentenze n. 207/1994, n. 76/1981, n. 161/1977. - Sulla tutela dei crediti previdenziali e assistenziali, sentenze n. 196/1993, n. 156/1991, n. 361/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), limitatamente alle parole "e privati".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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