Corte costituzionale

Sentenza n. 459/2000

Corte cost., sent. 2 novembre 2000, n. 459

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
459/2000
Data di deposito
2 novembre 2000
Data di decisione
23 ottobre 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:459

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, comma 36, legge n. 724 del 23 dicembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 25780

La mancata costituzione di una parte nel giudizio 'a quo', attestata nel corso dell'udienza pubblica da uno dei difensori, porta ad escludere la sua qualita' di parte anche nel giudizio di legittimita' costituzionale che, per la sua incidentalita', non puo' di norma avere un ambito soggettivo diverso e piu' esteso del primo.

Massima n. 25781

Vanno respinte le eccezioni di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale svolte in ordine alla applicabilita' della norma censurata ai dipendenti privati. Per un verso, infatti, una volta che si e' formata sul punto una costante giurisprudenza di legittimita', non ha ragion d'essere una decisione di manifesta inammissibilita', come quella resa con la ordinanza n. 147 del 1998, in quanto la questione allora decisa si basava su una premessa apodittica e immotivata del giudice 'a quo'. Per altro verso, il giudice rimettente dell'attuale questione ha aderito, con opzione di per se' non censurabile, all'indirizzo interpretativo, piu' ampio seguito dalla giurisprudenza di legittimita', dando conto delle ragioni che lo hanno indotto a modificare la propria scelta per una piu' restrittiva interpretazione.

Massima n. 25782

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle parole <<e privati>>. Tale norma, infatti, escludendo per i crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato, il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria (secondo l'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ.), pur riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione, e riconducendo, invece, la disciplina di tali crediti a quella generale (dell'art. 1224 del cod. civ.) sulla responsabilita' contrattuale da inadempimento, esclude per cio' stesso la necessita' di riconoscere ai crediti di lavoro, in considerazione della loro natura, una effettiva specialita' di tutela rispetto alla generalita' degli altri crediti prevedendo un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso l'inadempimento. - Sul trattamento privilegiato dei crediti di lavoro e sull'art. 429 cod. proc. civ., sentenza n. 13/1977; in senso conforme le sentenze n. 207/1994, n. 76/1981, n. 161/1977. - Sulla tutela dei crediti previdenziali e assistenziali, sentenze n. 196/1993, n. 156/1991, n. 361/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), limitatamente alle parole "e privati".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze