Corte costituzionale
Sentenza n. 454/2000
Corte cost., sent. 2 novembre 2000, n. 454
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 454/2000
- Data di deposito
- 2 novembre 2000
- Data di decisione
- 23 ottobre 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:454
Norme oggetto del giudizio
- art. 140, legge n. 89 del 16 febbraio 1913
Parametri
Massime
Massima n. 25774
La inabilitazione del notaio, sottoposto a procedimento disciplinare per fatti che, se accertati, comportano la destituzione, e' misura cautelare correlata, essenzialmente, all'esigenza di impedire che il notaio accusato di fatti gravi continui ad esercitare le delicate funzioni a lui affidate nelle more dell'accertamento dell'illecito, con pregiudizio per la credibilita' della professione. E dal momento che la misura ha natura provvisoria, la sua applicazione e' facoltativa in quanto concretamente correlata alla sussistenza ed alla permanenza di esigenze di salvaguardia di interessi meritevoli di tutela, e' revocabile - oltre che a seguito di accertamenti negativi dell'illecito, anche in base ad un discrezionale apprezzamento della permanenza delle esigenze cautelari e indipendentemente dal fatto che si sia concluso il procedimento penale, in attesa della definizione del quale il procedimento disciplinare sia stato sospeso -, ed essendo inoltre la competenza ad adottare (e a revocare) la misura attribuita ad un organo giurisdizionale (giudice penale o tribunale civile), si deve escludere che sia costituzionalmente necessaria - come ritiene il giudice rimettente, censurandone la mancata previsione - la determinazione di un limite massimo di durata oltre il quale la misura non possa essere mantenuta, pur permanendo, in ipotesi, le esigenze cautelari. Non possono dirsi dunque violati dalla norma censurata i principi di ragionevolezza e di proporzionalita' (art. 3 Cost.) e il principio di presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) e non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost. - Per l'illegittimita' costituzionale di varie norme che prevedevano misure destitutive o sospensive a carico di dipendenti pubblici o di professionisti, applicabili automaticamente, v. sentenze n. 971/1988, n. 40 e n. 158/1990, n. 16/1991, n. 197/1993, n. 363/1996, n. 2/1999, nonche' sentenze n. 766/1988, n. 595/1990, n. 40/1990 e n. 239/1996. - V. la sentenza n. 40/1990 per la illegittimita' della norma sulla inabilitazione di diritto dei notai. - Per la durata limitata nel tempo di una misura cautelare collegata alla pendenza di un procedimento penale, v. sentenza n. 206/1999. - Per la durata limitata a cinque anni della sospensione cautelare, non obbligatoria dal servizio dei dipendenti pubblici a causa del procedimento penale, sentenza n. 447/1195.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Palermo con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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