Corte costituzionale
Sentenza n. 426/2000
Corte cost., sent. 17 ottobre 2000, n. 426
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 426/2000
- Data di deposito
- 17 ottobre 2000
- Data di decisione
- 9 ottobre 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:426
Norme oggetto del giudizio
- art. 208, comma 4, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 208, comma 2, lett. a), codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 109, decreto legislativo n. 360 del 10 settembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 25739
Nel giudizio relativo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, va rigettata l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in quanto il giudice rimettente ha motivato il diverso e piu' ampio ambito di applicazione della norma denunziata con il richiamo al successivo comma 4 della norma stessa. A.M.M.
Massima n. 25740
Con l'art. 208, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 285 del 1992, il legislatore non ha affatto inteso costituire un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, bensi' un fondo speciale - alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada - a disposizione degli enti locali per provvedere, secondo la discrezionalita' ad essi riconosciuta dal successivo comma 4, a specifiche finalita'. Le determinazioni degli enti sono quindi condizionate dall'esistenza di tali risorse e non hanno alcun legame con la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale, cosicche' e' escluso che possa parlarsi di una attivita' di accertamento nell'interesse personale degli accertatori, la quale, invece, e' sempre svolta nell'interesse obiettivo dell'ente, e' soggetta in ogni caso al rispetto della legge, sotto il controllo del giudice, ed e' vincolata, o, al piu', qualificata da discrezionalita' meramente tecnica. Non e' pertanto fondata - in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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