Corte costituzionale
Sentenza n. 424/2000
Corte cost., sent. 16 ottobre 2000, n. 424
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 424/2000
- Data di deposito
- 16 ottobre 2000
- Data di decisione
- 9 ottobre 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:424
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25735
Non appare essere una contraddizione manifestamente irrazionale - condizione per l'intervento della Corte sulla normativa denunciata - che il legislatore abbia differenziato la disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria, eventualmente rilevanti sotto il profilo del reato di favoreggiamento, rispetto alla disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero, ed, in particolare, che risulti prevista solo per questa seconda ipotesi - e, a seguito della sentenza n. 101 del 1999, anche per l'ipotesi di tali dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, operante su delega del pubblico ministero - l'applicabilita' della ritrattazione come causa di non punibilita'. Infatti, alla diversita' soggettiva delle ipotesi, corrisponde una normale diversita' di cadenze temporali, perche' le informazioni assunte direttamente dalla polizia giudiziaria riguardano di solito il momento iniziale delle indagini, nel quale la ritrattazione, quale istituto finalizzato primariamente a soddisfare l'interesse alla definizione del giudizio penale o all'esercizio dell'azione penale fondati su elementi probatori veridici, non conseguirebbe il suo scopo. Del resto, non esiste - o almeno non ne e' argomentata dai rimettenti l'esistenza - un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni comunque rese nel processo penale, per cui puo' concludersi che sussiste un'ampia sfera di discrezionalita' del legislatore, che la Corte e' tenuta a rispettare, nel modellare la disciplina della ritrattazione nelle diverse fasi del procedimento. Non sono pertanto fondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non estende la causa di non punibilita' ivi prevista, all'ipotesi della ritrattazione delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria, che assume sommarie informazioni, a norma dell'art. 351 del codice di procedura penale. - v. le sentenze nn. 101/1999 e 228/1982. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ivrea, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni di L'Aquila, dal tribunale di Ivrea e dal tribunale di Salerno con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Il presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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