Corte costituzionale
Sentenza n. 42/2000
Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/2000
- Data di deposito
- 7 febbraio 2000
- Data di decisione
- 3 febbraio 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:42
Norme oggetto del giudizio
- decreto legge del Capo provvisorio Stato n. 804 del 29 luglio 1947
Parametri
Massime
Massima n. 25175
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale), e successive modificazioni, dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione del principio, secondo cui deve ritenersi inammissibile il 'referendum' abrogativo di disposizioni che non possono essere soppresse senza con cio' ledere principi costituzionali. Infatti - posto che la Costituzione esige che vi sia una specifica organizzazione per le prestazioni previdenziali, sostanziali e strumentali, cioe' gli <<organi ed istituti predisposti ed integrati dallo Stato>>, di cui all'art. 38, quarto comma, e che le prestazioni offerte da tali strutture non siano oggetto di attivita' lucrativa e siano disponibili dalla generalita' dei lavoratori; e che questo e' il nucleo costituzionale irrinunciabile (nucleo che lascia largo spazio alla discrezionalita' legislativa, nella disciplina degli aspetti organizzativi, finanziari e funzionali della materia - la richiesta abrogazione referendaria del decreto n. 804 del 1947 contraddice puntualmente questo nucleo, eliminando strutture (gli istituti di patronato e di assistenza sociale, appunto) operanti nel campo previdenziale direttamente riconducibili a quelle previste dall'art. 38, quarto comma, Cost. e finendo per trasferire le loro attivita', oggi non lucrative e garantite a tutti i lavoratori, al campo dell'autonomia privata, cioe' delle libere scelte individuali. - S. nn. 16/1978, 26/1981, 17 e 35/1997 red.: S. Di Palma
Massima n. 25176
V. massima 'B' alla sent. n. 31/2000. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale), e successive modificazioni, dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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