Corte costituzionale
Sentenza n. 416/2000
Corte cost., sent. 11 ottobre 2000, n. 416
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 416/2000
- Data di deposito
- 11 ottobre 2000
- Data di decisione
- 28 settembre 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:416
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 10, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 25712
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998. n. 448, limitatamente alle parole <<e non danno luogo a rimborso>>. L'esclusione della possibilita' di rimborso prevista dall'art. 7 in argomento - che ha concesso, retroattivamente, la cumulabilita' e reiterabilita' delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa rispettivamente previste dall'art. 2 d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982 n. 168 - determina una ingiustificata disparita' di trattamento in danno di quei contribuenti che prima dell'instaurazione o nelle more del giudizio tributario diretto ad ottenere il cumulo dei benefici, abbiano provveduto al pagamento dell'imposta calcolata senza tenere conto, ovviamente, della nuova normativa entrata in vigore successivamente ma con effetto retroattivo. Risulta, altresi', violato il principio di ragionevolezza per l'intrinseca contraddittorieta' tra la complessiva finalita' perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. Precedenti: - sent. n. 292/1997 nella quale e' stata ravvisata la violazione del principio di eguaglianza in un caso di mancata previsione della ripetibilita' di versamenti (nella specie contributivi) divenuti "ex post" eccedenti rispetto ad una piu' favorevole aliquota ridotta, estesa da una disposizione retroattiva. - sent. n. 421/1995 nella quale si e' affermato che il legislatore cade in una contraddizione formale - censurabile per contrasto con il principio di ragionevolezza - ove qualifichi un versamento come non dovuto e, nello stesso tempo, lo sottragga all'azione di ripetizione di indebito. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), limitatamente alle parole "e non danno luogo a rimborso".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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