Corte costituzionale
Sentenza n. 404/2000
Corte cost., sent. 31 luglio 2000, n. 404
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 404/2000
- Data di deposito
- 31 luglio 2000
- Data di decisione
- 13 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:404
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, legge n. 249 del 5 agosto 1991
Parametri
Massime
Massima n. 25673
Non e' fondata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1991 n. 249 (il quale attribuisce al consulente del lavoro, che abbia compiuto sessantacinque anni di eta' e che cessi dall'iscrizione all'ente di previdenza, la restituzione dei contributi soggettivi obbligatori versati) nella parte in cui detta norma, al successivo suo comma secondo, stabilisce che il diritto alla restituzione possa essere esercitato anche dai superstiti dell'iscritto deceduto (ma) <<solo nella ipotesi in cui il decesso sia avvenuto in costanza di rapporto assicurativo>>. Premesso che il previsto rimborso da parte di alcune casse professionali dei contributi versati non vale a far venire meno quel principio solidaristico che, nel rappresentare l'impronta caratteristica della previdenza obbigatoria generale, tende, come piu' volte evidenziato dalla Corte, ad ispirare ormai anche la previdenza dei liberi professionisti (almeno secondo il modello in essa piu' diffuso, nel quale detto principio, sia pure con valenza endocategoriale, normalmente concorre, combinandosi con quello di corrispettivita' tra contribuzione e prestazioni, a garantire, a tutti i membri della categoria, una prestazione minima), non risulta nella specie, in primo luogo, violato il principio di eguaglianza, per il profilo della prospettata discriminazione tra superstiti, del defunto iscritto, o non piu' iscritto, all'albo, risultando la disposizione denunciata espressione, viceversa, della discrezionalita' che spetta al legislatore nel conformare il diritto al rimborso dei contributi, anche in considerazione dell'incidenza che lo stesso ha sugli equilibri finanziari della Cassa e cio' specie quando a beneficiarne sono soggetti (i superstiti dell'assicurato) che non hanno direttamente contribuito, attraverso i proventi dell'attivita' professionale, al finanziamento dell'Ente. Per le stesse ragioni resta esclusa anche la violazione dell'articolo 38 Costituzione. Mentre la censura di violazione del principio di razionalita' della legge per asserito rovesciamento del principio dell'ingiustificato arricchimento e' frutto di erronea considerazione dei presupposti sulla base dei quali opera l'istituto del rimborso dei contributi, atteso che esso riguarda non gia' una contribuzione indebita, bensi' versamenti legittimamente percepiti dall'ente previdenziale di categoria, in forza di espressa disposizione legislativa, per realizzare le finalita' di previdenza ed assistenza cui l'ente stesso e' deputato. Ne' puo' dirsi infine violato l'art. 3 Costituzione, nella comparazione con disposizioni disciplinanti la previdenza di altre categorie professionali, non essendo - come gia' piu' volte ribadito - producenti confronti tra i vari sistemi previdenziali dei liberi professionisti al fine di dedurne la violazione del principio di eguaglianza, stante l'autonomia che i sistemi stessi presentano in relazione alle peculiarita' di ogni categoria e considerate le rispettive esigenze di equilibrio finanziario. - Sentenze nn. 450/1993 e 390/1995 sulla disciplina dei rimborsi contributivi da parte di Casse professionali. - Sentenza n. 88/1995 e ordinanza n. 369/1995 sulla non comparabilita' dei sistemi professionali dei liberi professionisti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 5 agosto 1991, n. 249 (Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Rivarolo Canavese, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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