Corte costituzionale

Sentenza n. 403/2000

Corte cost., sent. 31 luglio 2000, n. 403

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
403/2000
Data di deposito
31 luglio 2000
Data di decisione
13 luglio 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:403

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 5, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 25672

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 <<nella parte in cui, per coloro che sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui redditi (ILOR) di fabbricati ed altri redditi contemplati nell'art. 4>>. La facolta' del legislatore delegato di fissare, in sede di istituzione dell'ICI, la decorrenza della esclusione dall'ILOR dei redditi di aree fabbricabili, terreni agricoli e fabbricati (secondo un criterio direttivo fissato nell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, come riconosciuto nella sentenza n. 198 del 1998, che ha escluso, per tal profilo, eccesso di delega in relazione all'art. 76 Costituzione) e' stata infatti esercitata - con la norma denunciata e, percio', caducata - in modo irragionevole e in contrasto con i principi di eguaglianza e della capacita' contributiva. La prevista decorrenza dell'esclusione dell'ILOR "dal primo giorno di imposta successivo al 1 gennaio 1993" nei riguardi dei soggetti all'IRPEG con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare comportava, infatti che, a parita' di reddito e di capacita' contributiva, alcuni soggetti per un periodo del 1993 (variante a seconda della fine del periodo di bilancio non solare) erano tenuti per il medesimo reddito fondiario (fabbricati, terreni e assimilati) solo alla sopravvenuta forma impositiva (ICI), altri anche alla sopprimenda ILOR per la stessa tipologia di beni. E cio' appunto con irragionevole discriminazione rispetto non solo alle persone fisiche ma soprattutto rispetto alle altre persone giuridiche (e soggetti assimilati tassati in base a bilancio) rispetto alle quali e' esclusa ogni possibilita' di sovrapposizione dell'ICI sul periodo soggetto a ILOR.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui, per coloro che sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui redditi (ILOR) di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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