Corte costituzionale
Sentenza n. 403/2000
Corte cost., sent. 31 luglio 2000, n. 403
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 403/2000
- Data di deposito
- 31 luglio 2000
- Data di decisione
- 13 luglio 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:403
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 5, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 25672
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 <<nella parte in cui, per coloro che sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui redditi (ILOR) di fabbricati ed altri redditi contemplati nell'art. 4>>. La facolta' del legislatore delegato di fissare, in sede di istituzione dell'ICI, la decorrenza della esclusione dall'ILOR dei redditi di aree fabbricabili, terreni agricoli e fabbricati (secondo un criterio direttivo fissato nell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, come riconosciuto nella sentenza n. 198 del 1998, che ha escluso, per tal profilo, eccesso di delega in relazione all'art. 76 Costituzione) e' stata infatti esercitata - con la norma denunciata e, percio', caducata - in modo irragionevole e in contrasto con i principi di eguaglianza e della capacita' contributiva. La prevista decorrenza dell'esclusione dell'ILOR "dal primo giorno di imposta successivo al 1 gennaio 1993" nei riguardi dei soggetti all'IRPEG con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare comportava, infatti che, a parita' di reddito e di capacita' contributiva, alcuni soggetti per un periodo del 1993 (variante a seconda della fine del periodo di bilancio non solare) erano tenuti per il medesimo reddito fondiario (fabbricati, terreni e assimilati) solo alla sopravvenuta forma impositiva (ICI), altri anche alla sopprimenda ILOR per la stessa tipologia di beni. E cio' appunto con irragionevole discriminazione rispetto non solo alle persone fisiche ma soprattutto rispetto alle altre persone giuridiche (e soggetti assimilati tassati in base a bilancio) rispetto alle quali e' esclusa ogni possibilita' di sovrapposizione dell'ICI sul periodo soggetto a ILOR.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui, per coloro che sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui redditi (ILOR) di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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