Corte costituzionale
Sentenza n. 4/2000
Corte cost., sent. 12 gennaio 2000, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/2000
- Data di deposito
- 12 gennaio 2000
- Data di decisione
- 10 gennaio 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, legge della Regione siciliana n. 33 del 1° settembre 1997
- art. 17, comma 6, legge n. 33 del 1° settembre 1997
- art. 22, comma 7, legge della Regione siciliana n. 33 del 1° settembre 1997
- art. 22, comma 2, legge della Regione siciliana n. 33 del 1° settembre 1997
- art. 25, comma 5, l.a),II p., legge della Regione siciliana n. 33 del 1° settembre 1997
- art. 6, legge della Regione siciliana n. 15 del 31 agosto 1998
- art. 19, comma 1, legge della Regione siciliana n. 33 del 1° settembre 1997
- art. 26, comma 4, legge della Regione siciliana n. 33 del 1° settembre 1997
- art. 11, legge della Regione siciliana n. 15 del 31 agosto 1998
- art. 18, comma 3, legge della Regione siciliana n. 33 del 1° settembre 1997
- art. 22, comma 5, l. a),I p., legge della Regione siciliana n. 33 del 1° settembre 1997
- art. 22, comma 5, lett. d), legge della Regione siciliana n. 33 del 1° settembre 1997
- art. 50, comma 4, legge della Regione siciliana n. 33 del 1° settembre 1997
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 18, comma 1, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 16, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 18, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 12, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 30, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 14, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 18, comma 4, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 13, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 30, legge n. 157 del 11 febbraio 1997
- art. 10, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 14, comma 16, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 11, Costituzione
Massime
Massima n. 25089
Nel giudizio di legittimita' costituzionale su questioni sollevate da giudice amministrativo in sede di esame delle domande di sospensiva dei provvedimenti impugnati, il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice 'a quo', contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensiva stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare. (Principio ribadito nei giudizi, riuniti, di legittimita' costituzionale promossi dal TAR per la Sicilia nei confronti di varie disposizioni di legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, in materia di disciplina venatoria, su ricorsi proposti per la sospensiva di provvedimenti emanati, in base alle norme censurate, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.) - V. massime seguenti. Cfr. S. n. 444/1990 e 367/1991.
Massima n. 25090
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la circostanza che la dedotta incostituzionalita' di una o piu' norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice 'a quo', non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un 'petitum', separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimita' costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi. (Nella specie, nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale promossi con ordinanze del TAR per la Sicilia su disposizioni della legge regionale 1^ settembre 1997, n. 33, in tema di disciplina venatoria, si e' infatti escluso che le sollevate questioni di legittimita' costituzionale potessero ritenersi irrilevanti, in quanto, anche se i ricorsi oggetto dei giudizi principali si basavano unicamente su di esse, il giudice 'a quo' avrebbe dovuto pur sempre pronunciarsi, anche dopo la decisione della Corte, sulla richiesta di annullamento dei provvedimenti - oggetto dei processi principali - emanati, in seguito ed in applicazione delle norme censurate, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.) - V. massime seguenti. Cfr. anche S. nn. 263/1994 e 128/1998. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25091
Le norme di grande riforma economico-sociale della legislazione statale hanno efficacia vincolante anche per l'esercizio della potesta' legislativa primaria di Regioni e Province autonome. - V., 'ex plurimis', S. n. 153/1995. V. anche, in particolare, le seguenti massime D, E, F e G. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25092
L'art. 18, comma 1, della legge della Regione Siciliana 1^ settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio) e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emani il calendario venatorio regionale, previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica. Tale disposizione, infatti, si pone in contrasto con la prescrizione dell'art. 18, comma 4, della legge-quadro statale 11 febbraio 1992, n. 157 - costituente norma di grande riforma economico-sociale - che nell'esigere che il calendario venatorio sia emanato "sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica", si basa su una scelta che trova spiegazione nel ruolo spettante a questo Istituto, qualificato dall'art. 7 della stessa legge-quadro come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza" non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Province. - Su altre norme della legge regionale in questione riguardanti il calendario venatorio, v. le seguenti massime H, I e P. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25093
Per violazione delle norme di grande riforma economico-sociale stabilite dagli artt. 12, 16, 18 e 30 della legge-quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, e, conseguentemente, dell'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana e dell'art. 25, comma secondo, Cost., e' illegittimo l'art. 17, comma 6, della legge della Regione Siciliana 1^ settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio), secondo il quale il prelievo di fauna selvatica ai fini delle ivi previste attivita' di impresa agricola, limitatamente all'area dove vengono allevati gli animali e alle specie oggetto di allevamento, non costituisce esercizio venatorio. Tale disposizione, infatti, considerando in modo del tutto indifferenziato, come attivita' non riconducibile all'esercizio venatorio, "il prelievo di fauna selvatica ai fini dell'esercizio di attivita' di impresa agricola", finisce per infrangere il quadro di riferimenti posto dalla legge statale, improntato a puntuali distinzioni circa i limiti di liceita' dell'esercizio venatorio stesso, a seconda delle diverse strutture (centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, aziende turistico-venatorie senza fini di lucro, aziende agri-turistico-venatorie, ecc.) di volta in volta considerate. - Su altre norme della legge regionale in questione riguardanti il prelievo di fauna selvatica nell'esercizio di impresa agricola, v. anche la seguente massima L. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25094
Per violazione dei limiti posti alla potesta' legislativa regionale, in base all'art. 14 dello Statuto speciale per la Sicilia, dalle norme di grande riforma economico-sociale stabilite dalla legge-quadro sulla caccia, 11 febbraio 1992, n. 157, riguardo alle finalita' e caratteristiche degli ambiti territoriali di caccia ivi previsti, sono illegittime le disposizioni dell'art. 22 della legge regionale 1^ settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio) secondo le quali (comma 2) "le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensioni provinciali e sono delimitate dai confini della provincia", e (comma 7) "le isole Eolie, Pelagie Egadi, Pantelleria ed Ustica fanno parte dell'ambito territoriale della provincia cui esse appartengono". Tali disposizioni, infatti, sono in contrasto con l'art. 14 della legge-quadro, il quale dispone che le Regioni, con apposite norme, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. Giacche', se e' pur vero che - come risulta dai commi 1 e 3 dello stesso art. 22 - l'opzione operata verso la dimensione provinciale degli ambiti territoriali in questione non si presenta nella legge regionale come rigida e definitiva, prevedendosi la possibilita' , per l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di riorganizzarne l'estensione, "al fine di garantire parita' di condizioni per l'esercizio venatorio", tale intervento dell'Assessore regionale si presenta tuttavia come futuro e incerto e, cio' che piu' conta, finalizzato ad obiettivi non del tutto coincidenti con quelli del legislatore statale. Il quale non solo ha voluto, attraverso la piu' ridotta dimensione degli ambiti stessi, pervenire ad una piu' equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio, ma ha inteso, altresi', attraverso il richiamo ai confini naturali, conferire specifico rilievo anche alla dimensione propria della comunita' locale, in chiave di gestione, responsabilita' e controllo del corretto svolgimento dell'attivita' venatoria. - Su altre norme della legge regionale in questione riguardanti gli ambiti territoriali di caccia (ATC) v. anche le seguenti massime G, N ed O. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25095
L'art. 22, comma 5, lett. a), della legge della Regione Siciliana 1^ settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio) e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, a partire dalla prima domenica del mese di novembre, consente un indiscriminato esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito di caccia di residenza e di quelli prescelti dal cacciatore, anche in tutti gli altri ambiti della Regione, senza obblighi di partecipazione economica. Tale norma, infatti, non garantisce minimamente quella equilibrata distribuzione dei cacciatori nell'esercizio dell'attivita' venatoria, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della normativa in materia, alla stregua segnatamente dell'art. 14 della legge-quadro statale 11 febbraio 1992, n. 157. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25096
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per violazione dell'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, in relazione all'art. 18, comma 4, della legge-quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, nei confronti della disposizione dell'art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33, contenente la disciplina sostanziale del calendario venatorio. La censura e' stata infatti formulata in base ad un motivo (non prevista acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica) non riferibile al contenuto della disposizione impugnata e senza che al riguardo - pur essendo la stessa contenuta in un testo - quello di cui all'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 - successivo ai provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio innanzi al rimettente TAR - risulti svolta nella ordinanza di rinvio, sia in punto di rilevanza che di non manifesta infondatezza, alcuna argomentazione. - Per la stretta analogia con la 'ratio' della dichiarata inammissibilita' v. anche le seguenti massime I ed L. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25097
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana e dell'art. 18 della legge-quadro statale sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' dell'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33, denunciato in quanto, con l'includere, nell'ivi disciplinato calendario venatorio, tra le specie di cui e' consentita la caccia dal 1 ottobre al 30 novembre, la lepre comune ('lepus europaeus') - che non esiste in Sicilia - verrebbe a dare surrettiziamente idonea copertura per l'abbattimento di una specie protetta quale la lepre appenninica ('lepus corsicanus'). L'autorita' rimettente, infatti, pur essendo la norma denunciata contenuta in un testo - quello di cui all'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 - emanato successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio 'a quo', non adduce alcun cenno di motivazione in punto di rilevanza della proposta censura. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25098
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, degli artt. 12, 16, 18 e 30 della legge-quadro statale sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' dell'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 26, comma 4, della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e per la regolamentazione del prelievo venatorio) che - nell'ambito della disciplina del prelievo di fauna selvatica nell'esercizio di attivita' di impresa agricola - consente alle aziende agro-venatorie di utilizzare le specie di fauna indicate all'art. 19 (lepri, conigli e coturnici siciliane di allevamento) purche' le relative immissioni e modalita' di abbattimento seguano le prescrizioni dettate dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. Nel denunciare tale norma - aggiunta al testo di quella impugnata dall'art. 11 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, emanata successivamente alla adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio 'a quo' - l'autorita' rimettente non adduce infatti alcun cenno di motivazione in punto di rilevanza della proposta censura. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25099
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 14 dello statuto regionale e agli artt. 13 e 30 della legge-quadro statale sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' all'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 18, comma 3, della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio), denunciato in quanto, col prevedere che nel calendario venatorio da emettersi dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sia disciplinato l'uso del furetto, si porrebbe in contrasto con l'elenco tassativo dei "mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria" contenuto nell'art. 13 della legge n. 157 del 1992, rendendo sostanzialmente lecita una condotta sanzionata penalmente dalla legge statale. L'uso del furetto nell'attivita' venatoria viene infatti consentito dalla disposizione impugnata a condizione che l'animale sia fornito di museruola, precauzione che consente di considerarlo come mero ausiliario del cacciatore. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25100
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 14 dello statuto siciliano, nonche' degli artt. 10 e 14 della legge-quadro statale sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157 - della disposizione dell'art. 22, comma 5, lettera a), prima parte, della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio) prevedente il diritto di accesso del cacciatore, oltre che nell'ambito territoriale corrispondente alla provincia di residenza, in altri due ambiti. Infatti - a parte che la stessa legge statale (art. 14, comma 5) non esclude la possibilita', per il cacciatore, di avere "accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori, anche se compresi in una diversa Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione" - la norma regionale impugnata non si pone, comunque, in contrasto con le esigenze di programmazione dell'attivita' venatoria e di salvaguardia della fauna selvatica, data la presenza di un preciso - e ragionevole - limite all'ammissione, consistente nel mancato raggiungimento, negli ambiti ospitanti, della densita' venatoria massima di cui al comma 3. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25101
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, nonche' degli artt. 10 e 14 della legge-quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, dell'art. 22, comma 5, lettera d), della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio), secondo cui il cacciatore di altra Regione viene ammesso in uno degli ambiti territoriali di caccia della Regione Siciliana, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Non e' dato infatti comprendere per quali ragioni l'attribuzione, nella legge-quadro, di tale competenza - che e' comunque decisivo che dallo stesso art. 22, comma 5, lettera b), - anche se demandata all'Assessore - risulti rigorosamente delimitata - agli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, debba considerarsi - come asserito dall'autorita' rimettente - principio di grande riforma economico-sociale. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25102
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 11 della Costituzione e 14 dello statuto siciliano, nei confronti dell'art. 50, comma 4, della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio), con il quale si autorizza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ad applicare, per la stagione venatoria 1997-1998, "il calendario e le modalita' venatorie dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista, apportando i necessari aggiornamenti e prescindendo dal comitato regionale faunistico venatorio". La prescrizione dell'art. 14, comma 16, della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157 - su cui, in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale, principalmente si basano le formulate censure, e secondo la quale, a partire dalla stagione 1995-1996, i calendari venatori devono indicare le zone dove l'attivita' venatoria e' consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non e' consentito - presuppone infatti gia' effettuato l'adeguamento della legislazione delle Regioni, anche a statuto speciale, e delle Province autonome, ai principi stabiliti dalla legge-quadro, previsto dall'art. 36, commi 6 e 7, della stessa, e pertanto, in seguito al differimento - per effetto dell'art. 11-bis del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542 (convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 659) del termine - per tale adeguamento originariamente stabilito in un anno a partire dall'entrata in vigore della legge-quadro - al 31 luglio 1997, avrebbe dovuto, a sua volta, anch'essa essere modificata. Non essendo cio' avvenuto, per il mancato necessario coordinamento con il disposto dell'art. 36, commi 6 e 7, l'invocato art. 14, comma 16, non ha dunque quel carattere di tassativita' che il giudice rimettente gli attribuisce. Mentre resta assorbita, perche', tra l'altro, solo genericamente dedotta, l'ulteriore doglianza avanzata sotto il profilo del mancato rispetto degli obblighi internazionali derivanti dalle direttive comunitarie. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale: dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), nella parte in cui non prevede che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emani il calendario venatorio regionale, previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica; dell'art. 17, comma 6, della medesima legge; dell'art. 22, commi 2 e 7, della medesima legge; dell'art. 22, comma 5, lettera a), della medesima legge, nella parte in cui dispone che "a partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica"; Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza del 16 dicembre 1998 di cui in epigrafe (r.o. n. 298 del 1999), concernenti le seguenti disposizioni della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33: art. 19, comma 1, come modificato dall'art. 6 della legge della Regione Siciliana 31 agosto 1998, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio), per violazione dell'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, nonché dell'art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; del medesimo art. 19, comma 1, come modificato dall'art. 6 della legge della Regione Siciliana 31 agosto 1998, n. 15, per violazione dell'art. 14 dello statuto siciliano, dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonché dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione; art. 26, comma 4, come modificato dall'art. 11 della legge della Regione Siciliana 31 agosto 1998, n. 15, per violazione dell'art. 14 dello statuto siciliano, degli artt. 12, 16, 18 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della medesima legge, sollevata dal sopra richiamato Tribunale amministrativo regionale con l'ordinanza del 27 novembre 1997 (r.o. n. 312 del 1998) di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 11 della Costituzione e 14 dello statuto siciliano; Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal sopra richiamato Tribunale amministrativo regionale con l'ordinanza del 16 dicembre 1998 di cui in epigrafe (r.o. n. 298 del 1999), concernenti le seguenti altre disposizioni della già menzionata legge regionale 1 settembre 1997, n. 33: art. 18, comma 3, per violazione dell'art. 14 dello statuto siciliano, degli artt. 13 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione; art. 22, comma 5, lettera a), nella parte in cui prevede che il cacciatore ha diritto di accesso "ad altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso che non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3", per violazione dell'art. 14 dello statuto siciliano, nonché degli artt. 10 e 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; art. 22, comma 5, lettera d), per violazione dell'art. 14 dello statuto siciliano, nonché degli artt. 10 e 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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