Corte costituzionale

Sentenza n. 395/2000

Corte cost., sent. 28 luglio 2000, n. 395

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
395/2000
Data di deposito
28 luglio 2000
Data di decisione
13 luglio 2000
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:395

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25664

Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, degli articoli 629, 630 e seguenti del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono e non disciplinano la revisione delle decisioni (penali) della Corte di cassazione per errore di fatto (materiale e meramente percettivo) nella lettura degli atti interni al giudizio"; in quanto le norme denunciate non possono trovare applicazione nel processo 'a quo', non essendo stata in questo formulata richiesta di revisione da nessuno dei soggetti legittimati a proporla ai sensi dell'art. 632 del codice di rito ne' come tale potendo essere interpretata la richiesta di "revoca" che l'istante ha rivolto alla Corte di cassazione nelle forme del procedimento di correzione di errore materiale 'ex' articolo 130, e non nelle forme, ed alla autorita', di cui all'articolo 633 stesso codice. Spetta, peraltro, alla stessa Corte di cassazione, nel compiuto svolgimento della propria funzione di interpretazione adeguatrice del sistema, individuare all'interno di esso, ed eventualmente proprio nell'ambito dell'istituto previsto dal citato art. 130, lo strumento piu' idoneo a porre rimedio all'evidenziato tipo di errore percettivo (a purgare il quale, nel giudizio civile di cassazione, soccorrono ora gli artt. 391-bis e 395 del codice di procedura civile) ed a garantire cosi' il diritto della parte a fruire del controllo di legittimita' e l'effettivita' del giudizio di cassazione. - Sentenze nn. 36/1991, 17/1986 sulla rilevanza dell'errore di fatto percettivo nel giudizio civile di legittimita'; - sentenza n. 129/1995 sulla non apponibilita' di termini alla proponibilita' dell'istanza di correzione di errore materiale; - sentenze nn. 294/1995, 21/1982 e 136/1972 sulla inammissibilita' di richieste che mirino alla introduzione di un mezzo straordinario di impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 629, 630 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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