Corte costituzionale

Sentenza n. 391/2000

Corte cost., sent. 28 luglio 2000, n. 391

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
391/2000
Data di deposito
28 luglio 2000
Data di decisione
13 luglio 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:391

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, legge n. 53 del 1° febbraio 1989
  • art. 124, comma 7, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941

Parametri

Massime

Massima n. 25660

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. Tale disposizione, infatti, perpetua, irragionevolmente, la presunzione legislativa connessa al precedente requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa, gia' oggetto di una pronuncia di accoglimento (sentenza n. 108 del 1994): la 'ratio' di tale decisione va dunque applicata al nuovo testo normativo, in quanto questo, in evidente contrasto con il divieto costituzionale di arbitarie discriminazioni nell'accesso ai pubblici uffici (art. 51, primo comma, Cost.), comporta la pregiudiziale esclusione da determinati impieghi pubblici in ragione di elementi di apprezzamento estranei alla persona del candidato. - Con riguardo alla discrezionalita' legislativa in tema di requisiti per l'accesso ai pubblici uffici, v. sentenze nn. 466/1997, 127/1996, 311/1996, 108/1994.

Massima n. 25693

E' costituzionalmente illegittimo - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 124, settimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale;

Dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 124, settimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria, il 28 luglio 2000

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze