Corte costituzionale
Sentenza n. 391/2000
Corte cost., sent. 28 luglio 2000, n. 391
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 391/2000
- Data di deposito
- 28 luglio 2000
- Data di decisione
- 13 luglio 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:391
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, legge n. 53 del 1° febbraio 1989
- art. 124, comma 7, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 25660
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. Tale disposizione, infatti, perpetua, irragionevolmente, la presunzione legislativa connessa al precedente requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa, gia' oggetto di una pronuncia di accoglimento (sentenza n. 108 del 1994): la 'ratio' di tale decisione va dunque applicata al nuovo testo normativo, in quanto questo, in evidente contrasto con il divieto costituzionale di arbitarie discriminazioni nell'accesso ai pubblici uffici (art. 51, primo comma, Cost.), comporta la pregiudiziale esclusione da determinati impieghi pubblici in ragione di elementi di apprezzamento estranei alla persona del candidato. - Con riguardo alla discrezionalita' legislativa in tema di requisiti per l'accesso ai pubblici uffici, v. sentenze nn. 466/1997, 127/1996, 311/1996, 108/1994.
Massima n. 25693
E' costituzionalmente illegittimo - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 124, settimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale;
Dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 124, settimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria, il 28 luglio 2000
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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