Corte costituzionale
Sentenza n. 379/2000
Corte cost., sent. 27 luglio 2000, n. 379
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 379/2000
- Data di deposito
- 27 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:379
Norme oggetto del giudizio
- art. 67, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 25648
L'assoggettabilita' a revocatoria fallimentare - prevista nell'ambito della procedura fallimentare - anche dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, effettuati dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, con mezzi normali di pagamento, non lede il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), pur messa a confronto con una particolare ipotesi di esonero della revocatoria fallimentare (quella del monopolista legale) - ipotesi, questa, riconosciuta, in realta', non da una norma derogatoria, ma da un'interpretazione della giurisprudenza di legittimita' (Cassazione, sezioni unite, 11 novembre 1998, n. 11350) -, data la innegabile non omogeneita' delle situazioni confrontate. Ne', d'altro canto, l'istituto pecca di irragionevolezza, in quanto esso trova adeguata giustificazione nelle esigenze di tutela della 'par condicio creditorum', chiave di volta nell'attuale disciplina della procedura fallimentare. Cosi' come non puo' fondatamente invocarsi l'art. 24 Cost., come ulteriore parametro violato, dal momento che quest'ultimo articolo riguarda le garanzie processuali, e non gia' quelle sostanziali; mentre, per altro verso, il creditore non puo' incorrere nella 'mora credendi' quando rifiuta il pagamento - come vorrebbe la prospettata censura -, se il motivo e' legittimo e, pur quando dovesse accettare il pagamento con rischio della revocatoria, non necessariamente egli dovrebbe soccombere nell'eventuale giudizio, ove di consideri l'onere della prova della 'scientia decoctionis' posto a carico del curatore. Con riferimento, infine, all'art. 41 Cost, occorre ribadire che l'attuale disciplina della revocatoria fallimentare rientra nel <<bilanciamento - non irragionevolmente operato dal legislatore - con la utilita' sociale correlata alla esigenza di un sano e corretto funzionamento del mercato e con la parita' di trattamento tra tutti i creditori in presenza della crisi dell'impresa debitrice>>. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione. - Sulla 'par condicio creditorum', v. sentenze nn. 32/1992 e 204/1989. - Con riguardo al profilo della <<utilita' sociale>> (ex art. 41 Cost.), v. sentenza n. 110/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma e 41, primo comma, della Costituzione, dal giudice unico del Tribunale di Monza con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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