Corte costituzionale

Sentenza n. 360/2000

Corte cost., sent. 26 luglio 2000, n. 360

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
360/2000
Data di deposito
26 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:360

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 25626

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede l'applicabilita' alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5 della medesima legge, che disciplina l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza. L'istituto dell'interdizione anticipata e' equiparato sotto tutti i profili all'astensione obbligatoria 'ante partum', per identita' delle 'rationes' normative delle due fattispecie nell'aspetto funzionale, sostanziale ed economico e costituisce attuazione dei principi costituzionali che impongono la tutela della maternita', in applicazione dei quali, in presenza di situazioni omogenee, categorie di lavoratrici non possono essere escluse dal beneficio di quel livello di protezione assicurato, alla generalita' delle lavoratrici subordinate, dalla legge n. 1204 del 1971. Infatti, le caratteristiche del lavoro a domicilio, ancorche' peculiari, soprattutto in relazione alle concrete modalita' di svolgimento, non sono idonee a giustificare l'inapplicabilita' dell'interdizione anticipata alle donne occupate in tale settore, le quali risultono cosi' irragionevolmente discriminate rispetto alla generalita' di quelle impegnate nel lavoro subordinato e non adeguatamente garantite in relazione alla tutela della maternita', in violazione dei principi costituzionali che questa esigono. - v. le sentenze nn. 86/1994, 9/1976, 27/1974. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5 della medesima legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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