Corte costituzionale

Sentenza n. 36/2000

Corte cost., sent. 7 febbraio 2000, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
36/2000
Data di deposito
7 febbraio 2000
Data di decisione
3 febbraio 2000
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:36

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 42, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 18, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 10, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 152, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 45, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 43, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 128, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 157, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 49, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 148, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 129, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 127, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 41, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 126, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 154, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994
  • art. 44, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 177, lett. e), decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 149, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 25155

Anche in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale l'art. 38 Cost. garantisce ai lavoratori il diritto "che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita", mentre dal quarto comma deriva l'obbligo che gli obiettivi di tutela indicati nell'articolo stesso vengano conseguiti mediante l'intervento di "organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato". Tale norma - va ribadito - "lascia piena liberta' allo Stato di scegliere i modi, le forme, le strutture organizzative ritenute piu' idonee ed efficienti allo scopo", ma sempre che la scelta degli stessi sia tale da costituire "piena garanzia, per i lavoratori, al conseguimento delle previdenze alle quali hanno diritto, senza dar vita a squilibri e sperequazioni". - In questo senso, S. n. 160/1974. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25156

E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di una serie di articoli del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente la disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e dell'art. 78 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, strettamente connesso ai precedenti, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, con la denominazione identificativa "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: abrogazione dell'esclusiva INAIL in materia". Il menzionato fine dei proponenti, cosi' come oggettivato nel quesito - che e' quello di eliminare la gestione di tale assicurazione, in regime di sostanziale esclusiva, da parte dell'INAIL, e consentire ai datori di lavoro l'accesso, in alternativa, alle assicurazioni private - non e' suscettibile di essere conseguito per la proposta via di semplice eliminazione parziale della normativa esistente, il cui assetto e' essenzialmente informato ai ben diversi criteri della gestione pubblica e del finanziamento mediante somme fissate in modo autoritativo, al fine di assicurare il complessivo equilibrio del sistema. Al riguardo, infatti, e' sufficiente osservare che il principio - punto essenziale della attuale disciplina - sancito dall'art. 67 del testo unico del 1965, della copertura generale ed indipendente dall'effettivo pagamento dei contributi (automaticita' delle prestazioni) principio non investito dal quesito - al pari, del resto, di quello, sancito a sua volta dall'art. 1 del testo unico, dell'obbligatorieta' dell'assicurazione - non e' compatibile con un regime in cui la copertura assicurativa venga affidata alla libera contrattazione fra singoli datori di lavoro e compagnie private operanti in regime di concorrenza, quanto meno senza l'introduzione di ulteriori meccanismi di garanzia, cui solo il legislatore potrebbe dar vita. In tal modo, oltretutto, si verrebbe a proporre agli elettori una falsa alternativa, che, senza assicurare - anche in cio' contro le intenzioni dei proponenti - il rispetto dei principi della permanente e generalizzata soddisfazione dei diritti garantiti in modo indefettibile dalla Costituzione, ed in particolare dall'art. 38 della stessa, si riverbera anche sulla possibilita' di esprimere correttamente il proprio voto. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. Riguardo alla ritualita', anche in questo giudizio riconosciuta, del deposito di memorie e illustrazione orale delle stesse da parte di soggetti diversi dai presentatori della richiesta di 'referendum' e dal Presidente del Consiglio, v. S. n. 31/2000. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nonché dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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