Corte costituzionale

Sentenza n. 337/2000

Corte cost., sent. 24 luglio 2000, n. 337

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
337/2000
Data di deposito
24 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:337

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, legge n. 142 del 19 febbraio 1992
  • art. 4, lett. d), nella form, legge n. 990 del 24 dicembre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 25567

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nel testo precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992 n. 142, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 32 Costituzione <<nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, quando l'assicurato sia una societa', le persone che si trovano con i soci a responsabilita' illimitata in uno dei rapporti indicati nella lettera b) del medesimo art. 4, ed in particolare il coniuge trasportato del socio a responsabilita' illimitata, per quanto riguarda i danni alla persona>>. La questione e' stata, infatti, sollevata sulla base di una erronea premessa interpretativa, per avere il giudice rimettente a torto escluso che si estenda alla fattispecie la gia' dichiarata - con sentenza n. 188 del 1991 - illegittimita' costituzionale della lettera b) dello stesso articolo <<nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, delle persone indicate alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico>>; con cio' non considerando - come avrebbe dovuto - che proprio l'espresso richiamo contenuto nella denunciata norma al rapporto tra i soci illimitatamente responsabili della societa' assicurata e le persone indicate nella lettera b) - sancendo una equiparazione, quanto ad operativita' della garanzia per i danni alla persona, tra la posizione dei danneggiati legati da vincoli di parentela e quella dei soggetti comunque responsabili - consente la trasposizione immediata della disciplina risultante dalla declaratoria di illegittimita' costituzionale della stessa lettera b) alle ipotesi di cui alla lettera d) dell'art. 4, rendendo cosi' immune anche la disposizione censurata dai prospettati vizi di incostituzionalita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera d), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione - dal tribunale di Padova, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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