Corte costituzionale

Sentenza n. 335/2000

Corte cost., sent. 24 luglio 2000, n. 335

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
335/2000
Data di deposito
24 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:335

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 3, legge n. 223 del 23 luglio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 25606

Il diritto ad una provvidenza di carattere definitivo, come la pensione di vecchiaia, destinata a coprire l'intero arco della vita residua del lavoratore, fa implicitamente venir meno, in quanto ne rappresenta un emolumento sostitutivo nel tempo, le ragioni giustificatrici del trattamento previdenziale provvisorio dell'indennita' di mobilita', che cessa, invece, dopo un limitato periodo di tempo e che e' finalizzata a soddisfare le esigenze minime del lavoratore, riconosciute e protette dall'art. 38 della Costituzione. Appare percio' ragionevole e non confliggente con gli invocati artt. 3 e 37 della Costituzione, la previsione di incompatibilita' di tale indennita' con il trattamento pensionistico di vecchiaia, successivamente al compimento dell'eta' pensionabile che e' non irragionevolmente fissato per le donne a cinquantacinque anni anziche' a sessanta, come per gli uomini. Non e' pertanto fondata in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui, disponendo che l'indennita' di mobilita' non venga corrisposta successivamente alla data del compimento dell'eta' pensionabile, ne comporta, conseguenzialmente, la non attribuibilita' alle lavoratrici ultracinquantacinquenni. - v. la sentenza n. 498/1988. A.M.M.

Massima n. 25607

Secondo quanto gia' affermato dalla Corte, l'aver mantenuto per le donne un'eta' pensionabile piu' bassa di quella degli uomini costituisce per le stesse una sorta di "privilegio", non in contrasto con l'art. 37 della Costituzione ne' con il principio di eguaglianza; non essendo, per altro, incompatibile il pensionamento della donna in eta' anticipata con una eventuale sua rioccupazione presso la stessa od altra impresa, con la relativa possibilita' di cumularne in gran parte il reddito. - v. le sentenze n. 296/1994, 345/1994, 413/1995. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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