Corte costituzionale

Sentenza n. 334/2000

Corte cost., sent. 24 luglio 2000, n. 334

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
334/2000
Data di deposito
24 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:334

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto legislativo n. 141 del 11 maggio 1999
  • art. 2, decreto legislativo n. 141 del 11 maggio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 25605

E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia, nei confronti dello Stato, in relazione al <<comportamento>> assunto dagli organi di governo - in particolare, con l'approvazione dello statuto e la nomina di un amministratore unico della societa' per azioni costituita a seguito della privatizzazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese -; comportamento al quale si imputa la estromissione della ricorrente Regione dalla amministrazione e gestione della societa', in violazione delle attribuzioni ad essa spettanti. Invero il ricorso non prospetta censure riferibili ai <<comportamenti>> e alle determinazioni impugnati; le censure riguardano, in realta', le norme di legge (d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141) che hanno disciplinato la trasformazione del preesistente ente pugliese in societa' per azioni e poste a fondamento degli atti e comportamenti impugnati, i quali costituiscono, appunto, applicazione di dette norme; relativamente alle quali, tuttavia - per giurisprudenza consolidata - non possono essere fatte valere violazioni della Costituzione, in sede di conflitto di attribuzione, attraverso l'impugnazione di atti applicativi. - v. anche sentenze n. 277/1998, n. 467/1997, 215/1996; 472/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso

dalla regione Puglia nei confronti dello Stato con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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