Corte costituzionale
Sentenza n. 334/2000
Corte cost., sent. 24 luglio 2000, n. 334
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 334/2000
- Data di deposito
- 24 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:334
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto legislativo n. 141 del 11 maggio 1999
- art. 2, decreto legislativo n. 141 del 11 maggio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 25605
E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia, nei confronti dello Stato, in relazione al <<comportamento>> assunto dagli organi di governo - in particolare, con l'approvazione dello statuto e la nomina di un amministratore unico della societa' per azioni costituita a seguito della privatizzazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese -; comportamento al quale si imputa la estromissione della ricorrente Regione dalla amministrazione e gestione della societa', in violazione delle attribuzioni ad essa spettanti. Invero il ricorso non prospetta censure riferibili ai <<comportamenti>> e alle determinazioni impugnati; le censure riguardano, in realta', le norme di legge (d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141) che hanno disciplinato la trasformazione del preesistente ente pugliese in societa' per azioni e poste a fondamento degli atti e comportamenti impugnati, i quali costituiscono, appunto, applicazione di dette norme; relativamente alle quali, tuttavia - per giurisprudenza consolidata - non possono essere fatte valere violazioni della Costituzione, in sede di conflitto di attribuzione, attraverso l'impugnazione di atti applicativi. - v. anche sentenze n. 277/1998, n. 467/1997, 215/1996; 472/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso
dalla regione Puglia nei confronti dello Stato con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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